
10 Set Ue, no ai ruling fiscali irlandesi distorsivi della concorrenza
Con la sentenza 2024/724 di oggi, 10 settembre 2024, la Corte di giustizia dell’Unione europea (grande sezione) pone fine a una annosa controversia che vede contrapposte, da una parte, la Commissione europea, garante del rispetto della concorrenza nell’Unione e, dall’altra, l’Irlanda e una nota Big tech statunitense.
In particolare, nel 2016 la Commissione europea, con decisione (Ue) 2017/1283 del 30 agosto 2016, aveva contestato al Paese membro, l’applicazione di un ruling fiscale di favore nei confronti di due società satelliti della suddetta Big tech. L’accordo in questione, infatti, avrebbe integrato, negli anni dal 1991 al 2014, un aiuto illegale incompatibile con il mercato interno, in forza dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), Tfue, di conseguenza la Commissione ordinava il recupero delle imposte oggetto di indebito risparmio fiscale.
In particolare, la riduzione degli oneri fiscali di cui avevano beneficiato le due società aveva di fatto costituito un aiuto al funzionamento della società madre.
L’Irlanda proponeva al Tribunale unionale ricorso avverso la decisione menzionata, volto all’annullamento della pronuncia stessa.
Nel 2020 i giudici di primo grado annullavano la decisione adottata dalla Commissione, ritenendo che quest’ultima fosse incorsa in errore circa la tassazione normale da applicarsi nel caso specifico, in forza del diritto tributario irlandese.
Inoltre, secondo il Tribunale, la Commissione non aveva sufficientemente dimostrato l’esistenza di un vantaggio selettivo a favore delle società beneficiarie del ruling fiscale in questione.
In particolare, non era riuscita a dimostrare che, tenuto conto, da un lato, delle attività e delle funzioni effettivamente esercitate dalle succursali irlandesi della Big tech statunitense e, dall’altro, delle decisioni strategiche adottate e attuate al di fuori di tali succursali, detti utili generati dallo sfruttamento delle licenze della prima avrebbero dovuto essere attribuite alle succursali, ai fini della determinazione degli utili annuali imponibili.
Avverso la sentenza di primo grado, dunque, la Commissione europea ricorreva alla Corte di giustizia per sostenere la bontà della sua decisione avverso i ruling fiscali irlandesi, distorsivi del mercato interno.
Nel pronunciarsi sull’impugnazione, i giudici Ue hanno annullano la sentenza del Tribunale confermando la decisione della Commissione.
In particolare, la Corte ha censurato la posizione del Paese membro, ritenendo che (al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale) fosse proprio quest’ultimo a non aver dimostrato il carattere non selettivo del ruling fiscale applicato alle società istanti “L’Irlanda non è riuscita a spiegare per quali ragioni le valutazioni della Commissione contenute in tale parte della decisione controversa sarebbero errate. In particolare, l’Irlanda non indica sotto quale profilo il principio di territorialità, di cui essa si avvale, richieda necessariamente un trattamento favorevole per le società non residenti. Orbene, spetta allo Stato membro che ha introdotto una differenziazione tra imprese in materia di oneri fiscali dimostrare che essa sia effettivamente giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema di cui trattasi (…). Di conseguenza, la Commissione ha a buon diritto ritenuto, nella decisione controversa, che la differenziazione in materia di trattamento fiscale degli utili dell’ASI e dell’AOE derivante dai ruling fiscali contestati non fosse giustificata dalla natura o dalla struttura generale del sistema fiscale irlandese”.
Inoltre, gli stessi giudici hanno chiarito che “Nel caso di specie, la Commissione non è incorsa in errori nel ritenere (…) che l’Irlanda avesse rinunciato a un gettito tributario da parte dell’ASI e dell’AOE nella misura in cui i ruling fiscali contestati approvano metodi di attribuzione degli utili che conducono a un risultato che non avrebbero accettato imprese distinte e autonome operanti a condizioni di mercato. Tali ruling fiscali riducono, infatti, gli utili imponibili dell’ASI e dell’AOE ai fini dell’applicazione dell’articolo 25 del TCA 97 e, pertanto, l’importo dell’imposta sulle società che esse sono tenute a versare in Irlanda rispetto alle altre società tassate in tale Stato membro i cui utili imponibili riflettono i prezzi determinati sul mercato in condizioni di libera concorrenza. Tali misure alleggeriscono quindi gli oneri che sono, in linea di principio, un onere per il bilancio di un’impresa, ai sensi della giurisprudenza citata nel punto 319 della presente sentenza”.
I ruling fiscali
La vicenda chiarisce, nell’ambito del diritto europeo, la portata e i limiti dell’istituto dei ruling fiscali. In base a tale istituto le imprese possono richiedere a una amministrazione tributaria una “decisione anticipata” con riferimento al regime fiscale a cui saranno soggette, in modo da vincolare dette amministrazioni a una posizione ufficiale circa l’applicazione delle regole fiscali nazionali, con relative assicurazioni circa il conseguente trattamento fiscale garantito alle richiedenti.
La pratica dei ruling fiscali non è vietata dal diritto europeo. Peraltro, sfruttare i vantaggi delle disparità tra sistemi fiscali non implica di per sé la concessione di un aiuto di Stato e la concorrenza fiscale tra Stati non è di per sé vietata. Tuttavia, come chiarito dall’Avvocato generale della causa, nelle sue conclusioni “La Commissione deve tuttavia poter verificare se, attraverso una misura fiscale, come una decisione anticipata, uno Stato membro conceda un vantaggio selettivo ad una determinata impresa. In tal caso, imprese già di per sé dotate di un notevole potere di mercato (…) anche in relazione alle dinamiche dei mercati digitali, che tendono alla concentrazione di tale potere, potrebbero trovarsi avvantaggiate rispetto ai competitori, pregiudicando il level playing field tra imprese. Ad evitare queste conseguenze, dannose per la concorrenza e pregiudizievoli per l’innovazione e i consumatori, servono le regole sugli aiuti di Stato”.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale
