Ok all’esenzione per i lavoratori, purché non distaccati all’estero

Ok all’esenzione per i lavoratori, purché non distaccati all’estero

Sono legittime le legislazioni degli Stati membri che concedono esenzioni ai redditi di lavoro dipendente nel caso in cui i lavoratori subordinati prestino la propria opera sul territorio nazionale, escludendole invece in caso di distacco; ciò a condizione, da valutare da parte del giudice del rinvio, che tali esenzioni siano idonee a realizzare l’obiettivo perseguito e che le restrizioni alle libertà fondamentali rispettino il principio di proporzionalità. Nel caso giunto a sentenza, è stata ritenuta legittima l’esenzione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dei redditi di lavoro dipendente del settore edile prevista dalla legislazione della Romania, la quale viene negata per i lavoratori distaccati all’estero (Corte di Giustizia Ue del 26 settembre 2024, causa C-387/22).

I fatti all’origine della lite
Una società di diritto rumeno, che opera nel settore delle costruzioni, fornisce nell’ambito delle sue attività prestazioni di servizi in Germania e in Austria, sotto forma di distacco dei suoi lavoratori, al fine di effettuare lavori edili nel territorio di questi due Stati membri.
Le autorità tributarie hanno effettuato un controllo presso tale società, a seguito del quale hanno emesso un avviso di accertamento con il quale hanno contestato il fatto che detta società avesse ritenuto che i suoi dipendenti (che svolgevano lavori edili in Germania e in Austria) beneficiassero dell’esenzione prevista all’articolo 60 del codice tributario rumeno, riguardante l’imposta sul reddito.

Il reclamo presentato dalla società rumena contro l’avviso di accertamento è stato rigettato da una commissione di prima istanza con decisione impugnata dinanzi al Tribunale rumeno territorialmente competente.Quest’ultimo, all’esito della comparazione tra diritto interno e normativa comunitaria (diritto dell’Unione), ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: “Se gli articoli [26 e 56 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea) e l’articolo 20 della Direttiva 2006/123] debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in virtù della quale il legislatore rumeno tratta in modo diverso, dal punto di vista fiscale, le società commerciali rumene che svolgono attività lucrative nel territorio dello Stato rumeno rispetto a quelle che le svolgono nel territorio di altri Stati membri dell’Unione, cosicché la ricorrente, la quale ha prestato servizi principalmente nel territorio [della Repubblica d’]Austria e della [Repubblica federale di] Germania, non beneficia delle esenzioni fiscali di cui godono altre società del settore edile che esercitano la propria attività nel territorio dello Stato rumeno”.

La pronuncia della Corte
I giudici comunitari, partendo dall’analisi della ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale e dal suo contenuto, hanno evidenziato in primo luogo che gli Stati membri devono esercitare le proprie competenze in materia di fiscalità diretta nel rispetto del diritto dell’Unione e, in particolare, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato Fue. Va ricordato che l’articolo 56 Tfue osta all’applicazione di qualsiasi normativa nazionale che abbia l’effetto di rendere la prestazione di servizi tra Stati membri più difficile di quella puramente interna a uno Stato membro.

Nel caso in esame, dalla decisione di rinvio e dal fascicolo di cui disponeva la Cgue, risulta che, conformemente alla normativa applicabile, le autorità tributarie hanno negato ai dipendenti della società rumena ricorrente, distaccati nel territorio della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d’Austria, il beneficio delle agevolazioni previste all’articolo 60 del codice tributario interno, che sono invece concesse ai dipendenti che svolgono le loro attività nel territorio rumeno.
Una tale normativa – che istituisce un regime fiscale diverso a seconda che i dipendenti interessati svolgano le loro mansioni nello Stato membro interessato o in altri Stati membri – sebbene indistintamente applicabile alle imprese del settore edile tanto rumene quanto straniere operanti nel territorio rumeno, è idonea a dissuadere le imprese rumene dal fornire servizi edili in un altro Stato membro procedendo al distacco dei lavoratori nel territorio di quest’ultimo.
A tal riguardo, la Corte ha fatto rilevare che la lotta contro il lavoro dissimulato e la frode fiscale non può giustificare che soltanto le imprese i cui dipendenti svolgano le loro prestazioni lavorative in un altro Stato membro siano private delle agevolazioni fiscali e sociali. Non si può infatti presumere che l’esercizio della libera prestazione dei servizi dia luogo a casi di frode.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la Corte europea ha risposto alla questione sollevata ribadendo che l’articolo 56 del Tfue deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che riserva il beneficio delle agevolazioni fiscali e sociali ai soli dipendenti delle imprese del settore edile che esercitano le loro attività sul territorio di tale Stato membro e che si trovano in una situazione analoga a quella delle imprese del settore edile i cui dipendenti sono distaccati in altri Stati membri.
Tutto ciò a condizione che tale normativa nazionale sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale e rispetti il principio di proporzionalità, il che implica che la sua applicazione sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito di non disparità di trattamento e non ecceda quanto necessario per conseguirlo (cfr. sentenza del 16 dicembre 2021, Ubs Real Estate, C‑478/19 e C‑479/19).

Data sentenza
26 settembre 2024

Numero della causa
Causa C‑387/22

Nome delle parti
Nord Vest Pro Sani Pro SRL
contro
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale