Spese di sponsorizzazioni inesistenti: è sufficiente la presunzione semplice

Spese di sponsorizzazioni inesistenti: è sufficiente la presunzione semplice

Con due ordinanze gemelle (n. 23367 e n. 23368 del 29 agosto 2024), i giudici della Cassazione hanno affrontato il delicato tema della presunzione legale in materia di spese di sponsorizzazione, analizzando una questione caratterizzata dall’inesistenza delle relative operazioni, rilevata dall’ufficio mediante presunzione semplice e confermata dai giudici di secondo grado, che hanno esaminato da vicino l’articolo 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002.

Tale articolo, nel testo vigente ratione temporis ma il cui contenuto essenziale è stato traslato nel nuovo articolo 12, comma 3, Dlgs n. 36/2021, prevedeva che per il soggetto erogante si consideravano comunque spese di pubblicità i corrispettivi di importo annuo non superiore a 200 mila euro, corrisposti a favore di una determinata platea di soggetti (società, associazioni sportive dilettantistiche eccetera), che nel corso degli anni è mutata.
Come più volte affermato dalla stessa Cassazione (ex plurimis n. 2985 del 1 febbraio 2022), tale presunzione, nella sua forma di presunzione legale assoluta, opera a determinate condizioni, ossia che:

  • il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
  • sia rispettato il limite quantitativo di spesa (200 mila euro);
  • la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
  • il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Nei casi decisi con le pronunce del 29 agosto 2024, gli Ermellini si sono  trovati a dirimere una questione, coinvolgente più anni d’imposta, connessa all’inesistenza delle operazioni di sponsorizzazione. Da un lato, nell’avviso di accertamento, l’ufficio aveva dimostrato l’inesistenza delle operazioni (attraverso elementi quali la genericità dei contratti, l’assenza di prova di effettività delle prestazioni, la divergenza tra prestazioni fatturate e contratto); dall’altro, nel giudizio di merito, il contribuente aveva prodotto contratto, fattura e pagamento mediante bonifico.

Pertanto, l’ufficio ha contestato l’esistenza delle operazioni mediante indizi certi, precisi e concordanti, elementi che sono stati ritenuti dal giudice di secondo grado sufficienti per presumere l’inesistenza delle operazioni sottese al contratto di sponsorizzazione.
Nel proporre ricorso in Cassazione, il contribuente si è opposto all’applicabilità delle presunzioni semplici al caso di specie in quanto, dalla sua prospettiva, “la presunzione legale assoluta lo esonerava dall’onere probatorio riguardante la deducibilità della spesa”.

Tale interpretazione prospettata dal contribuente, tuttavia, è stata completamente disattesa dalla Corte di Cassazione, che con articolata motivazione ha espresso il principio secondo cui la presunzione iuris et de iure, di cui al citato articolo 90 comma 8, non riguarda l’effettività del costo. Nel confermare la decisione della Ctr, la Suprema Corte ha affermato che la commissione di secondo grado “non ha escluso l’inerenza e la congruità dei predetti costi, ma la loro effettività, avendo ritenuto che l’ufficio avesse dimostrato, sulla base di presunzioni semplici, la loro inesistenza o, comunque, la loro mancata destinazione alla promozione dell’immagine e dei prodotti dell’impresa erogante che, a sua volta, non aveva fornito, come era suo onere, idonea prova contraria”.

La presunzione legale assoluta opera, quindi, solo ed esclusivamente in merito alla congruità e all’inerenza del costo e non per quanto concerne l’effettività del medesimo. In relazione a questo elemento (l’effettività), perciò, “torna in vita” l’onere probatorio ordinario, dove l’ufficio dovrà senz’altro provare i motivi che fondano la sua pretesa, anche mediante l’utilizzo di presunzioni semplici.

Dall’altra parte, il contribuente sarà tenuto a fornire idonea prova contraria, un onere probatorio che, nel caso dell’inesistenza, non potrà ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (ex multis, Cassazione n. 3488 del 07 febbraio 2024).

Si sottolinea, infine, come la mancanza di presunzione legale assoluta in merito all’effettività del costo risulti pienamente applicabile anche alla novella normativa, vedi articolo 12, comma 3, Dlgs. n. 36/2021, in quanto – come sopra indicato – il contenuto del testo normativo è sostanzialmente identico al precedente, fatta eccezione per l’aggiornamento della lista dei soggetti qualificabili come sponsor e dei rimandi normativi.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale