Trust con beneficio prima casa, la misura di favore non fa il bis

Trust con beneficio prima casa, la misura di favore non fa il bis

Legittimo il disconoscimento delle agevolazioni prima casa, e la conseguente riliquidazione delle imposte, se il contribuente, sei anni prima, ha già beneficiato della stessa agevolazione per l’acquisto di una casa conferita in un trust. Considerato che l’atto di dotazione di un trust non comporta l’attribuzione definitiva dei beni a vantaggio del trustee, lo stesso non determina, in capo al disponente, la situazione di “impossidenza” richiesta dalla norma (lettera c) della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr n. 131/1986) (Cassazione, sentenza n. 24387 dell’11 settembre 2024)

La Ctp di Matera rigettava i ricorsi proposti da un contribuente avverso due avvisi di liquidazione  relativi all’anno 2016, con i quali l’Agenzia delle entrate riliquidava, rispettivamente, maggiore Iva e maggiore imposta sostitutiva sul finanziamento, a seguito del disconoscimento delle agevolazioni prima casa in relazione ad un acquisto di un immobile in Altamura, avvenuto con atto stipulato in data 6.6.2016, avendo il contribuente già beneficiato della relativa agevolazione in relazione ad altro immobile acquistato in Matera nel 2010.

La Ctr della Basilicata rigettava l’appello proposto dal contribuente, osservando, per quanto qui rileva, che:

  • con gli avvisi di liquidazione, l’Ufficio aveva riliquidato le imposte, avendo revocato i benefici invocati con l’atto di acquisto del 2016, in quanto il contribuente ne aveva già fruito nell’anno 2010; infatti, in occasione del secondo acquisto, il contribuente aveva taciuto di avere già beneficiato dell’agevolazione e di avere affidato l’immobile a un trustee
  • in data 24.4.2018 il contribuente aveva comunicato all’Agenzia delle entrate che sui beni acquistati nel 2016 con l’agevolazione “prima casa” aveva costituito l’usufrutto a favore di un trust, riservandosi la nuda proprietà, e che ciò comportava, a suo avviso, la decadenza parziale dal beneficio
  • con riferimento all’atto di acquisto del 6.6.2016, riguardante l’abitazione di Altamura non ricorrevano le condizioni prescritte dalla legge per beneficiare della agevolazione prima casa, atteso che il contribuente aveva dichiarato di essere residente a Matera e non ad Altamura e non risultava che egli avesse trasferito la propria residenza entro il termine di diciotto mesi; inoltre, il soggetto era titolare di diritti reali su due case di abitazione, acquistate con le agevolazioni prima casa, rispettivamente, nel 2006 e nel 2010, entrambe affidate a un trustee, come risultava, per il primo affidamento, nell’atto di acquisto del 2010 e, per il secondo affidamento, dallo stesso atto prodotto dal contribuente in giudizio
  • ciò non solo rendeva mendace la dichiarazione contraria resa dal contribuente nell’atto di acquisto, ma faceva venir meno uno dei presupposti a cui è condizionata l’agevolazione e, cioè, che l’acquirente non deve essere titolare, su tutto il territorio nazionale, di diritti reali su altra casa, acquistata con analoghe agevolazioni.

Contro la suddetta decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi e l’Ufficio resisteva con controricorso.

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente condannandolo, altresì, alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Ufficio.

Nel merito della vicenda processuale, la Cassazione ha ritenuto infondato, tra gli altri, il vizio motivazionale della pronuncia impugnata in relazione alle ragioni che avrebbero convinto il giudice di appello a ritenere che, in base alle clausole negoziali dell’atto istitutivo del trust, la proprietà sostanziale rimanesse in capo al contribuente.

Sul punto, la Cassazione richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di imposizione degli atti costitutivi e di dotazione del trust, secondo la quale “l’istituzione di un “trust” ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del “trustee”, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale” (Cassazione n. 29507/2020).

Inoltre, poiché si tratta di un mero “insieme” di beni e rapporti giuridici destinati ad un fine determinato nell’interesse di uno o più beneficiari (Cassazione, sentenza n. 10105/2014, n. 3456/2015, n. 2043/2017 e n. 31442/2018), il trust è privo di personalità giuridica.

La natura meramente formale e temporanea che caratterizza la proprietà immobiliare istituita in capo al trustee incide anche sulla questione riguardante la verifica dei requisiti per il riconoscimento della agevolazione “prima casa”, secondo la disciplina vigente ratione temporis, ai sensi della nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, allegata al Dpr n. 131/1986, in quanto fra detti requisiti vi è quello della “impossidenza” (la mancanza, al momento dell’atto di acquisto, della titolarità di altra abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa”).

Nel caso di specie, pertanto, i giudici di secondo grado hanno correttamente affermato che siccome l’atto di dotazione del trust non comporta l’attribuzione definitiva dei beni a vantaggio del trustee, lo stesso non determina, in capo al disponente, quella situazione di “impossidenza”, richiesta dalla norma sull’agevolazione “prima casa”, per potere accedere nuovamente al beneficio.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale