Accertamento da accesso domiciliare valido anche con segreto istruttorio

Accertamento da accesso domiciliare valido anche con segreto istruttorio

Il contribuente non può eccepire, in automatico, l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti durante un accesso domiciliare per la mancata esibizione, a causa del segreto istruttorio, della motivazione dell’autorizzazione rilasciata dal Pubblico ministero. È necessario indicare in che modo il diritto di difesa sia stato effettivamente leso (Cassazione, ordinanza n. 24995/2024).

Con sentenza della Commissione tributaria dell’Umbria veniva parzialmente accolto l’appello di un contribuente, commercialista, avverso la pronuncia della Ctp di Terni con la quale era stato rigettato il ricorso introduttivo con cui erano stati impugnati gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate con riferimento agli anni di imposta 2007, 2008 e 2009.

Gli accertamenti erano fondati sulle risultanze di una verifica della Guardia di finanza nell’ambito della quale venivano disposte indagini bancarie e contestate operazioni, per attività di elaborazione e gestione dei dati contabili, ritenute inesistenti.

Il giudice di prime cure rigettava il ricorso confermando integralmente le riprese.

Successivamente, il Tribunale d’appello aveva tenuto conto del fatto che, nelle frattempo, l’Agenzia delle entrate, in via di autotutela, adeguandosi alla pronuncia della Corte costituzionale n. 228/2014, avesse riconosciuto la non rilevanza dei prelevamenti dal conto corrente ai fini della ricostruzione dei ricavi, per un importo di 44.343 euro per l’anno 2008 e di 111.331 euro per l’anno 2009, disapplicando le relative sanzioni.

Per l’effetto, accoglieva l’appello del contribuente entro tali limiti e nel resto rigettava l’impugnazione.

Avverso tale sentenza il commercialista ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in quattro censure, al quale l’ufficio ha replicato con controricorso.

I giudici di legittimità, con la pronuncia in commento, hanno rigettato il ricorso ritenendo infondate le doglianze di controparte.

In generale, la Cassazione si è soffermata sul tema degli accessi, ispezioni e verifiche per l’accertamento dell’Iva e delle imposte dirette e, in particolare, sull’autorizzazione del procuratore della Repubblica prescritta dagli articoli 52 del n. Dpr n.633/1972 e 33 del Dpr n.600/1973, che legittima solo lo specifico accesso accordato. Detta autorizzazione (da qualificarsi quale atto amministrativo) è provvedimento necessario per la legittimità dell’atto di accertamento (cfr Cassazione, sentenza n. 10275/2019).

Sulle conseguenze dell’apposizione del segreto istruttorio – come lamentato da controparte in sede di ricorso per Cassazione – è già stato statuito dalla Corte in tema di accertamenti tributari (cfr Cassazione, sezione 5, sentenza n. 12549/2016) che l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria alla trasmissione all’ufficio degli atti d’indagine penale non va allegata, a pena di nullità, all’avviso di accertamento.

Infatti, si tratta di un atto che mira a salvaguardare gli interessi protetti dal segreto istruttorio, ma non anche a rendere conoscibili le ragioni della pretesa tributaria, sicché la sua mancata conoscenza, da parte del contribuente, non viola l’articolo 7 della legge n. 212/2000 (“chiarezza e motivazione degli atti”) – cfr. Cass. ordinanza 12.10.2022 n. 29745 -.

Tale giurisprudenza è coerente con quella delle corti europee internazionali in materia di diritti fondamentali con particolare riferimento al diritto di accesso a documenti amministrativi (cfr Corte Edu, Loiseau c. Francia, decisione del 18 novembre 2003; Cgu, sentenza 16 ottobre 2019, C-189/18).

Da quanto precede discende il seguente principio di diritto: “In tema di accessi, ispezioni e verifiche …l’esigenza di conoscenza da parte del ricorrente della motivazione del decreto di autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso domiciliare, in presenza di gravi indizi di violazione delle norme tributarie, dev’essere contemperata con gli interessi protetti dal segreto istruttorio opposto e, per l’effetto, il diniego non comporta di per sé la nullità dell’avviso di accertamento, in assenza di espressa previsione normativa, ma può essere contestato dal ricorrente dimostrando, tenuto conto anche del fatto che la durata del segreto è limitata, come abbia potuto influenzare l’esito dell’accertamento nei propri confronti mediante un concreto apprezzabile nocumento al diritto di difesa.

Nel caso in commento e in applicazione del principio di diritto suddetto, considerato che nessun significativo danno al diritto di difesa è stato specificamente allegato e sostanziato dal ricorrente, la censura è stata disattesa in quanto correttamente il giudice ha ritenuto che il segreto istruttorio fosse stato validamente opposto.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale