24 Ott Assicurazioni Key-man: indeducibili, il costo non è inerente all’impresa
I premi assicurativi (“Key-man”) pagati dalla società a copertura del rischio morte del presidente del Consiglio di amministrazione, ritenuto “uomo chiave” per la gestione degli affari sociali, non sono deducibili dal reddito d’impresa, in quanto privi del requisito dell’inerenza, non sussistendo alcun nesso di causalità diretta tra l’evento morte e l’attività d’impresa. Questo, in sintesi, il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24022, del 6 settembre 2024.
Il caso
La controversia decisa dai giudici di legittimità trae origine dalla proposizione, da parte di una società per azioni, di un articolato ricorso per cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania.
In particolare, così come anche osservato dalla suprema Corte, nella parte iniziale della propria pronuncia riservata allo svolgimento del giudizio, con la sentenza n. 1880/32/2017, la Commissione tributaria regionale della Campania (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) aveva respinto sia il ricorso in appello presentato dalla Agenzia delle entrate sia quello proposto da una società.
Con la sentenza impugnata in appello la Ctp di Napoli (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) aveva accolto parzialmente il ricorso presentato da una società per azioni avverso un avviso di accertamento, con il quale erano state recuperate a tassazione maggiori imposte Ires, Irap e Iva, in relazione all’anno di imposta 2009. Nello specifico, nell’atto impositivo emesso dall’Amministrazione finanziaria, una contestazione fiscale era relativa alla indeducibilità, nella determinazione del reddito di impresa della società, per mancanza del requisito di inerenza, dei premi assicurativi relativi alle polizze assicurative di tipo “Key-man” sottoscritte dalla società, il cui soggetto assicurato era il presidente del Consiglio di amministrazione (Cda), con beneficiari i suoi familiari o eredi.
Presentava ricorso per cassazione la società, affidandolo a vari e articolati motivi di impugnazione.
Nel processo tributario di legittimità l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
Le motivazioni della sentenza
Nella parte motivazionale del proprio arresto giurisprudenziale, i giudici di legittimità hanno ritenuto infondato e meritevole, quindi, di essere respinto, il ricorso per cassazione presentato dalla società relativamente alla indeducibilità delle polizze assicurative di tipo “Key-man”.
In primo luogo, hanno osservato che la società ricorrente, con un motivo di gravame, deduceva la violazione dell’articolo 109 del Tuir, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto non inerente il costo per le polizze assicurative di tipo “Key-man”, sebbene, secondo quanto asserito dalla società, fosse correlato all’attività professionale svolta dal presidente del Cda a favore della società contribuente.
I giudici di ultima istanza, a tale proposito, hanno poi evidenziato che tale motivo di impugnazione è inammissibile.
Scendendo nello specifico, la Cassazione ha, infatti, sottolineato che “… la CTR ha escluso il requisito di inerenza delle due polizze assicurative stipulate in favore dell’amministratore della società, accertando che la relativa spesa non solo non presentava nessuna potenzialità in ordine alla produzione di utili, ma non appariva neppure collegabile all’impresa. Anche questa censura mira, dunque, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, ad attingere il giudizio di fatto operato dal giudice di appello…”.
I giudici di piazza Cavour hanno poi compiuto anche alcune interessanti e puntuali, nonché molto attuali, precisazioni giuridiche, relative alla indeducibilità delle polizze di tipo “Key-man” per mancanza del fondamentale requisito della inerenza, sottolineando che “… il motivo sarebbe in ogni caso infondato, avendo questa Corte già affermato il principio secondo il quale non sono deducibili, ai sensi dell’art. 75 del TUIR, i costi relativi all’assicurazione sulla vita dell’amministratore della società, pur se inerenti alla gestione dell’impresa, non essendo gli stessi diretti alla produzione del reddito e non trattandosi di spese poste a vantaggio dei lavoratori, come avviene, invece, per i costi per l’assicurazione prevista da norma cogente, poiché, all’eventuale verificarsi dell’evento assicurato, il risarcimento resterà di esclusiva spettanza della società (Cass. n. 19204 del 2/08/2017; n. 28004 del 30/12/2009)”.
In definitiva, quindi, anche con l’ultima sentenza n. 24022 del 6 settembre 2024, secondo la suprema Corte, i premi relativi alle polizze assicurative di tipo “Key-man” sottoscritti da una società, il cui soggetto assicurato è il presidente del Consiglio di amministrazione, con beneficiari i suoi familiari o eredi sono indeducibili.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale