Il curatore dell’eredità giacente è responsabile del relativo tributo

Il curatore dell’eredità giacente è responsabile del relativo tributo

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 27081 del 10 ottobre 2024, ha stabilito che il curatore dell’eredità giacente, soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione, è tenuto al pagamento del relativo tributo, nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali cade la sua responsabilità patrimoniale. Il fisco può, tra l’altro, promuovere la nomina di un curatore: se il curatore non potesse assolvere i tributi non vi sarebbe ragione di prevedere tale facoltà.

La vicenda prendeva le mosse da plurimi avvisi di liquidazione e cartelle di pagamento, riferiti ad imposta di bollo, catastale, ipotecaria e ad imposta di registro, inerenti a una procedura di successione, con i quali un ufficio toscano dell’Agenzia delle entrate aveva ingiunto il pagamento di una certa somma al curatore di un’eredità giacente, considerandolo coobbligato al pagamento del tributo.

A seguito di ricorso da parte del destinatario dell’atto, che si riteneva estraneo rispetto al tributo gravante sulla massa ereditaria, il giudice di prime cure concordava con la prospettazione del curatore.

L’Agenzia delle entrate interponeva, quindi, gravame avanti alla Ctr della Toscana, che lo respingeva, concordando con la tesi espressa dalla Ctp adita.

L’Agenzia, quindi, ricorreva in Cassazione sulla base di un unico motivo di diritto, ritenendo in sintesi erronea la decisione del giudice di seconde cure che aveva escluso la responsabilità del curatore dell’eredità giacente rispetto ai tributi gravanti sulla dichiarazione di successione registrata, a norma degli articoli 27 e seguenti del Dlgs 346/1990.

L’ordinanza
Nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia, la Suprema corte premette che il curatore dell’eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, e 31 Dlgs 346/1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è per conseguenza tenuto, ai sensi dell’articolo 36, commi 3 e 4 Dlgs 346/1990, anche al pagamento del relativo tributo, seppur nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso (cfr Cassazione n. 16428/2009).

Allo stesso modo – proseguono i giudici di legittimità – non si può certamente ritenere che egli debba risponderne con le proprie personali sostanze, essendo invece tenuto a rispondere solo nei limiti del patrimonio della eredità giacente.

In tal senso anche l’articolo 36 del Dlgs 346/1990, che dispone che “1. gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. 2. Il coerede che ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario è obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria”.

Inoltre, il comma 3 del disposto normativo citato dispone che: “3. fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l’art. 58 Tur”.

Pertanto, atteso che il curatore dell’eredità giacente è tenuto a presentare la dichiarazione (ex articolo 28 citato), tale adempimento si lega necessariamente, in base al chiaro disposto normativo, all’individuazione dei soggetti obbligati al pagamento (ex articolo 36 citato).

Tale conclusione, a giudizio della Cassazione, viene corroborata – oltre che dalla lettera del Testo unico Successioni appena esposta – da una serie di ulteriori disposizioni, inserite nell’ordinamento.

In questo senso, è espressamente previsto per il curatore della eredità giacente proprio l’onere di promuovere la necessaria autorizzazione (ex articolo 530 codice civile) per il pagamento dei debiti ereditari, dei quali è nel possesso (per tale dovendosi intendersi la relazione con i beni, che debbono formare oggetto di inventario, sicuramente a fini fiscali).

Ulteriore conferma alla tesi poc’anzi esposta è reperibile anche nella lettera dell’art. 36 citato che, al comma 4, prevede la facoltà di promuovere la nomina di un curatore da parte del fisco: ebbene, se il curatore non potesse assolvere al debito tributario non vi sarebbe invero ragione alcuna di prevedere di una siffatta facoltà.

In sostanza, la sentenza in commento reitera l’orientamento risalente di legittimità (Cassazione 16428/2019 citata), secondo cui il curatore dell’eredità giacente, in quanto soggetto obbligato, ai sensi degli articoli 28, comma 2 e 31 Dlgs 346/1990, alla presentazione della dichiarazione di successione, è, dunque, tenuto, ai sensi dell’articolo 36, commi 3 e 4 Dlgs 346/1990, al pagamento del relativo tributo, sempre e comunque nei soli limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, sui quali cade la sua responsabilità patrimoniale.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale