09 Nov Se l’accordo non è formalizzato non è prevista la trascrizione
In tema di diritto di assegnazione della casa familiare, non è possibile chiedere al Conservatore di trascrivere una domanda di accertamento di tale diritto neanche chiedendo un’interpretazione di natura estensiva delle norme di pubblicità immobiliare, in considerazione della natura eccezionale di queste ultime. Le domande giudiziali, infatti, si trascrivono solo se contemplate dall’articolo 2652 cc e se si riferiscono a uno dei diritti menzionati da una norma specifica (articolo 2643 codice civile). È quanto ribadito dal tribunale di Arezzo con decreto dell’11 ottobre 2024 (Rg n. 1757/2024), emesso a definizione del giudizio instaurato contro il rifiuto formulato dal Conservatore su una richiesta di trascrizione di domanda giudiziale volta ad ottenere, in via principale, l’accertamento del diritto alla assegnazione della casa coniugale e, in via subordinata, l’accertamento della sottoscrizione degli accordi di separazione fra coniugi.
Gli antefatti processuali. L’accordo di separazione
La vicenda nasce da un giudizio di separazione consensuale all’esito del quale le parti avevano ottenuto l’omologazione degli accordi, comprensivi dell’assegnazione della casa familiare ad uno degli ex coniugi, senza però che nel giudizio si fosse avuta la comparizione personale, essendo stata quest’ultima sostituita con la trattazione scritta. Non essendosi perfezionata la forma dell’atto pubblico per l’accordo (secondo i principi sanciti dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 21761 del 29 aprile 2021), l’interessato non aveva potuto trascrivere il proprio diritto di godimento della casa coniugale, pur contenuto nelle pattuizioni omologate, poiché la convenzione negoziale non era stata trasfusa in atto avente la forma necessaria per la trascrizione (articolo 2657 cc ).
Al fine di dare pubblicità al diritto di assegnazione e renderlo opponibile a terzi, le parti adivano il tribunale ordinario con l’obiettivo di sentir accertare e dichiarare sussistere il diritto medesimo, quand’anche si fosse dovuta accertare in via preliminare l’autenticità delle sottoscrizioni apposte agli accordi depositati e ad altre scritture private prodromiche al giudizio di separazione, con l’intento di ottenere un atto trascrivibile costituito, in alternativa, dalla sentenza ovvero dalla scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente. Incardinata la causa, le parti avrebbero voluto procedere con la trascrizione della domanda giudiziale proposta onde conseguire l’effetto anticipatorio tipico della pubblicità immobiliare, previsto dagli articoli 2652 cc e seguenti.
La decisione sull’operato del Conservatore
Contestata la legittimità del rifiuto del Conservatore, e sfociata la questione innanzi al tribunale aretino, quest’ultimo, in composizione collegiale, rigettava il ricorso per una serie articolata di motivi.
In primo luogo, evidenziava come l’articolo 2652 cc non comprendesse la domanda di accertamento del diritto alla assegnazione della casa coniugale, diritto che peraltro non è neppure contemplato dall’articolo 2643 cc. In secondo luogo, escludeva che si potesse richiedere al Conservatore la trascrizione di tale domanda di accertamento, non essendo chiaro quali sarebbero gli effetti associati a una simile trascrizione, considerato che è lo stesso art. 2652 ad individuare i diversi effetti da ricollegare alla trascrizione delle domande giudiziali espressamente previste.
Infine, secondo il collegio aretino, non sarebbe possibile procedere con interpretazioni estensive (nemmeno muovendo da una presunta simmetria tra atti trascrivibili e domande giudiziali suscettibili di trascrizione), stante la natura eccezionale delle norme di cui agli articoli 2652 cc e seguenti ed il principio di tassatività che connota tutto il sistema della pubblicità immobiliare (e viene richiamata, proprio con riferimento alla trascrizione delle domande giudiziali, Cassazione n. 17391/2004).
A tale proposito, il Tribunale osservava come non fosse possibile ipotizzare la trascrivibilità della domanda di accertamento avente ad oggetto il diritto di assegnazione in parola, facendo leva sul semplice fatto che tale diritto è contemplato dall’articolo 337-sexies cc. Infatti, suscettibile di pubblicità immobiliare è il provvedimento giudiziale di assegnazione, e non un accordo di natura prettamente privatistica con il quale le parti dispongono di quel diritto, che in quanto tale, e proprio perché l’assegnazione deve conseguire ad un provvedimento giudiziale, non configura nemmeno atto soggetto a trascrizione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2652 n. 3, cc.
Tipicità delle domande giudiziali trascrivibili: principio non superabile
In buona sostanza, viene affermato di nuovo e con forza il noto principio della tassatività delle domande giudiziali trascrivibili. Tale principio, secondo un diffuso e condivisibile insegnamento, si ispira a criteri di rigida tipicità, posti a presidio, fra l’altro, delle stesse esigenze di certezza e sicurezza giuridica, poste a fondamento delle regole pubblicitarie. Inoltre, viene ribadito il principio di tipicità sussistente, in virtù di analoghe esigenze di tutela, in tema di trascrizione delle domande giudiziali e degli atti previsti dagli articoli 2652 e 2653 cc. La domanda di accertamento del diritto di assegnazione alla casa familiare non è trascrivibile in quanto nessuna norma specifica lo prevede; e tanto nonostante la giurisprudenza di merito si sia occupata della questione in sede di separazione e di divorzio talvolta con alcune pronunce possibiliste.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale