23 Nov Cartella a società fallita, legittima la notifica al curatore
La notifica di una cartella di pagamento ad una società dichiarata fallita non viola il divieto di compiere azioni esecutive e cautelari sui beni compresi nel fallimento. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26898 del 16 ottobre 2024, nella quale si ricorda che l’atto impositivo riguardante un credito tributario di natura concorsuale deve essere notificato sia al fallito che al curatore fallimentare.
La vicenda processuale è scaturita da un controllo manuale svolto ai sensi dell’articolo 36 –bis del testo unico in tema di accertamento delle imposte sui redditi, Dpr n. 600/1973. Oggetto del controllo era una dichiarazione dei redditi, “Modello 770” presentato da una società per l’anno d’imposta 2012. Dal controllo è risultato che la società, pur avendo dichiarato come dovute determinate somme a titolo d’imposta, non le aveva poi versate. Al fine di recuperare le somme dovute all’erario, l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ha proceduto con l’iscrizione a ruolo.
Considerato che, al momento in cui l’ufficio ha riscontrato il mancato pagamento delle imposte, la società era già stata dichiarata fallita, si è proceduto con l’iscrizione a ruolo “straordinario”. Al riguardo, è opportuno precisare che il terzo comma dell’articolo 11 del testo unico sulla riscossione, Dpr n. 602/1973, dispone che “I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione.” Si tratta di una procedura che viene utilizzata, al fine di tutelare l’interesse erariale, nei casi in cui sussiste fondato timore di non riscuotere le imposte dovute, a causa di una particolare situazione del debitore. Nel caso di specie, come anticipato, l’ufficio si era avvalso di questa particolare procedura in quanto era già stata emessa la sentenza di fallimento della società debitrice delle imposte.
La società ha impugnato la cartella di pagamento principalmente per tre motivi:
- in primo luogo in quanto la cartella non era stata preceduta dalla notifica di una comunicazione di irregolarità;
- in secondo luogo si è contestato che sussistevano gli estremi per l’iscrizione della società stessa nei ruoli straordinari;
- in terzo luogo si è sostenuto che, in presenza di una procedura concorsuale, non sia possibile notificare una cartella di pagamento.
Le osservazioni della società sono state accolte solo parzialmente, sia in primo grado (sentenza n. 631/2015 della Ctp di Palermo) che in sede di appello (sentenza n. 9929/2022 della Ctr della Sicilia). In particolare i giudici tributari hanno ritenuto che:
- in caso di controllo ex articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 non sussiste l’obbligo di preventivo invio di una comunicazione di irregolarità, prima dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute;
- la dichiarazione di fallimento già pronunciata a carico della società destinataria del controllo fiscale, è condizione sufficiente per l’utilizzo della procedura di urgenza relativa ai ruoli straordinari;
- la cartella di pagamento emessa dall’Amministrazione finanziaria è da annullare, in quanto emessa in violazione dell’articolo 51 della legge fallimentare (Rd. N. 267/1942), in base al quale “…dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.”
In sede di giudizio per cassazione, l’Agenzia delle entrate ha rilevato che l’attività di notifica di una cartella di pagamento non può essere assimilata all’esercizio di un’azione esecutiva. Tale notifica ha soltanto lo scopo di portare a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria iscritta a ruolo.
Nel corso del giudizio è stata richiamata la pronuncia della stessa Cassazione n. 26491/2020 con la quale si era affermato che “Con recenti decisioni questa Corte (Cass. n. 22211/2019 e n. 9440/2019) ha ritenuto anche possibile l’emissione della cartella di pagamento nei confronti di società ammessa al concordato preventivo, nonostante il disposto dell’art. 168 L.Fall. in quanto l’inizio dell’azione esecutiva, vietata da tale norma, deve ricondursi non all’emissione ed alla notifica della cartella di pagamento, rappresentando quest’ultima un atto assimilabile al precetto, ma soltanto all’inizio della vera e propria procedura esecutiva.”
I giudici della Corte di cassazione, dopo aver ribadito che l’atto impositivo riguardante un credito tributario di natura concorsuale deve essere notificato sia al fallito che al curatore fallimentare, ha ritenuto legittimo l’operato dell’Amministrazione finanziaria, evidenziando che la notifica al curatore fallimentare è “…necessaria ove si voglia procedere alla successiva insinuazione al passivo del credito, onde consentire l’eventuale impugnazione nelle sedi competenti.”
In motivazione si è confermato che la cartella di pagamento non è un atto esecutivo, pertanto la sua notifica non viola il disposto del citato articolo 51 della legge fallimentare. Si tratta di un atto che è solo “…prodromico all’esecuzione.” In conclusione, è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, sovvertendo la decisione della Ctr della Sicilia, nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la notifica della cartella di pagamento agli organi del fallimento.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale