La risoluzione del contratto per una prestazione sconta l’Iva

La risoluzione del contratto per una prestazione sconta l’Iva

I giudici Ue, con la pronuncia in esame, chiariscono che l’importo contrattualmente dovuto in seguito alla risoluzione di un contratto relativo a una prestazione di servizi, è soggetto a Iva: esso riflette quello previsto per l’esecuzione completa della prestazione, non integrando un’indennità forfettaria diretta a risarcire un danno subito (Corte Ue, causa C- 622/2023).

I fatti
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), e 73 della direttiva Iva 2006/112/Ce, ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone due società stabilite in Austria, in ordine all’assoggettamento a Iva dell’importo contrattualmente dovuto a seguito della risoluzione, da parte del committente, di un progetto immobiliare la cui realizzazione era già stata avviata e che l’impresa di costruzione era disposta a completare.

In particolare, le parti hanno concluso un contratto di prestazione d’opera in base al quale l’impresa doveva realizzare la costruzione di un progetto immobiliare. Dopo l’inizio dei lavori, la società committente ha informato la commissionaria che non desiderava più che quest’ultima realizzasse tale progetto per motivi non imputabili alla stessa.

L’impresa ha, quindi, chiesto alla committente il pagamento dell’importo convenuto, sulla base della disciplina nazionale, previa deduzione di quanto risparmiato a causa della risoluzione ingiustificata del contratto di prestazione d’opera.

Ciò premesso, quest’ultima non ha provveduto a effettuare il pagamento richiesto, così da indurre l’impresa costruttrice a presentare, dinanzi al giudice, una domanda diretta a ottenere il pagamento di un importo, comprensivo dell’Iva relativa, facendo valere che la committente sarebbe pervenuta a recedere dal contratto in modo ingiustificato e che, pertanto, quest’ultima era debitrice dell’importo contrattualmente convenuto.

La questione è, quindi, approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue, la seguente questione pregiudiziale, con cui intende conoscere se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che l’importo contrattualmente dovuto in seguito alla risoluzione, da parte del beneficiario di una prestazione di servizi, di un contratto validamente concluso avente a oggetto la fornitura della prestazione, soggetta a Iva, che il prestatore aveva iniziato a fornire e che era disposto a completare, deve essere considerato come costituente il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della direttiva Iva.

Le valutazioni della Corte Ue
La Corte Ue fa riferimento all’orientamento giurisprudenziale, per cui una prestazione di servizi viene effettuata “a titolo oneroso” soltanto quando tra il prestatore e il destinatario intercorre un rapporto giuridico, nell’ambito del quale avviene uno scambio di reciproche prestazioni: il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio individuabile fornito al destinatario. Ciò si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il controvalore ricevuto.

Con riferimento al nesso diretto tra il servizio fornito al destinatario e il controvalore effettivo ricevuto, la Corte ha dichiarato che il controvalore del prezzo versato al momento della firma di un contratto relativo alla prestazione di un servizio è costituito dal diritto che ne deriva, per il cliente, di usufruire dell’esecuzione delle obbligazioni risultanti dal contratto, indipendentemente dal fatto che il cliente si avvalga di tale diritto.

Così, il prestatore di servizi realizza la prestazione nel momento in cui pone il cliente in condizione di usufruire della stessa, di modo che l’esistenza del nesso diretto non è compromessa dal fatto che il cliente non faccia uso di tale diritto.

Come risulta dalla giurisprudenza della Corte Ue, un importo predeterminato percepito da un operatore economico in caso di risoluzione anticipata da parte del proprio cliente, o per un motivo al medesimo imputabile, di un contratto di prestazione di servizi che deve durare per un certo periodo di tempo – importo corrispondente a quello che l’operatore avrebbe percepito nella restante parte di tale periodo se non si fosse verificata la risoluzione – dev’essere considerato quale remunerazione di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso e, in quanto tale, soggetta a Iva, benché tale risoluzione abbia implicato la disattivazione dei servizi previsti da tale contratto prima della fine del periodo convenuto.

La stessa considerazione vale, a maggior ragione, in una ipotesi in cui il prestatore aveva iniziato a fornire la prestazione ed era disposto a eseguire quest’ultima fino alla sua scadenza per l’importo contrattualmente previsto.

Infatti, da un lato, il controvalore dell’importo che il beneficiario della prestazione di servizi deve pagare è costituito dal diritto, per quest’ultimo, di beneficiare dell’esecuzione, da parte del prestatore, degli obblighi derivanti dal contratto di prestazione di servizi, anche se il beneficiario non intende più avvalersi di tale diritto per un motivo a esso imputabile.

Nel caso in esame, il prestatore di servizi non solo ha posto il beneficiario in condizione di beneficiare della prestazione, ma, avendo già avviato i lavori concordati, ha fornito una parte di tale prestazione, considerato che egli era disposto a eseguirla fino al suo termine.

Dall’altro lato, ai fini dell’applicazione dell’Iva, si deve tener conto della realtà economica e commerciale dell’operazione.

Al riguardo, nell’ambito di un approccio economico, l’importo dovuto riflette non solo il corrispettivo contrattualmente convenuto per i servizi, previa deduzione degli importi risparmiati, cosicché esiste un nesso diretto tra l’importo di cui si tratta e il servizio reso, ma garantisce inoltre al prestatore di servizi una remunerazione contrattuale minima.

Nel caso alla sua attenzione, osserva la Corte, esiste effettivamente una prestazione di servizi individuabile e il prestatore aveva, infatti, iniziato i lavori concordati che era disposto a eseguire integralmente per condurre il contratto a buon fine.

Ciò non è avvenuto, in quanto il beneficiario non intendeva più avvalersi dei servizi del prestatario per motivi a esso non imputabili. Inoltre, l’importo dovuto al prestatore corrisponde a quello contrattualmente previsto per l’esecuzione completa della prestazione, previa detrazione degli importi risparmiati a causa della mancata realizzazione dell’opera. Non si può quindi ritenere che tale importo costituisca un’indennità forfettaria diretta a risarcire un danno subito.

Conclusioni della Corte Ue
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che l’importo contrattualmente dovuto in seguito alla risoluzione, da parte del beneficiario di una prestazione di servizi, di un contratto validamente concluso avente a oggetto la fornitura della prestazione, soggetta all’Iva, che il prestatore aveva iniziato a fornire e che era disposto a completare, deve essere considerato come costituente il corrispettivo di una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso, ai sensi della direttiva Iva.

Data sentenza
28 novembre 2024

Numero sentenza
Causa C 622/23

Nome delle parti
rhtb: projekt gmbh
contro
Parkring 14-16 Immobilienverwaltung GmbH



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale