
12 Dic Detrazione Iva, irrilevante l’opportunità dell’acquisto
I giudici europei, con la sentenza di oggi, relativa alla Causa C-527/2023, chiariscono che il diritto alla detrazione dell’Iva resta acquisito anche se, successivamente, l’attività economica prevista non è stata realizzata e non ha, quindi, dato luogo a operazioni imponibili o se il soggetto passivo non ha potuto utilizzare i beni o i servizi soggetti a imposta sul valore aggiunto nell’ambito di operazioni imponibili a causa di circostanze estranee alla sua volontà.
La vicenda e la questione pregiudiziale
Il caso sottoposto all’attenzione della Corte riguarda una controversia che oppone una società all’Amministrazione tributaria della Romania in merito al diniego del diritto di detrarre l’Iva versata a monte in relazione all’acquisto di servizi amministrativi forniti all’interno dello stesso gruppo specializzato in servizi petroliferi.
In particolare, la contribuente ha rilevato, a mezzo di fusione per incorporazione, altra società rumena, la cui attività consisteva nel fornire servizi ausiliari per l’estrazione del petrolio e del gas naturale.
Successivamente, l’incorporata aveva prestato servizi di perforazione in Romania a due clienti e, per fornire tali servizi, aveva acquistato, presso altre società del gruppo servizi amministrativi generali, come servizi informatici, risorse umane, servizi di marketing, di contabilità e di consulenza.
In seguito a una verifica fiscale, l’amministrazione tributaria emetteva un avviso di accertamento con cui negava il diritto alla detrazione dell’Iva che la società incorporata aveva versato a monte per i servizi amministrativi acquistati, in ragione del fatto che, da un lato, non era stato prodotto alcun atto o documento per dimostrare il nesso tra i servizi acquisiti e l’attività del soggetto passivo sottoposto a verifica e, dall’altro, che dai documenti prodotti non emergeva né la natura dei servizi prestati, né l’identità delle persone che li avevano prestati né il periodo durante il quale essi sono stati prestati.
La questione è, quindi, approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue, tra le altre, le seguenti questioni, con cui il giudice chiede di conoscere, in sostanza, se l’articolo 168 della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che esso sia ostativo a una normativa o a una prassi nazionale in forza della quale l’amministrazione tributaria nega il beneficio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta a monte, versata da un soggetto passivo all’atto dell’acquisto di servizi presso altri soggetti passivi facenti parte di uno stesso gruppo di società, con la motivazione che tali servizi sarebbero stati contemporaneamente forniti ad altre società del gruppo e che il loro acquisto non sarebbe stato necessario o opportuno.
Le valutazioni della Corte Ue
Secondo la giurisprudenza unionale costante, l’esercizio del diritto alla detrazione presuppone l’esistenza, a monte, di un’operazione che sia a sua volta soggetta a Iva. Nel caso in esame spetta, quindi, al giudice del rinvio verificare, in primo luogo, che gli acquisti dei servizi amministrativi in questione siano operazioni imponibili e, al riguardo, il giudice del rinvio dovrà verificare se esista un nesso diretto tra tali servizi e il controvalore versato dalla società incorporata.
Inoltre, dall’articolo 168 della direttiva Iva risulta che, per poter beneficiare della detrazione dell’imposta pagata a monte, occorre, da un lato, che l’interessato sia un “soggetto passivo” e, dall’altro, che i beni o i servizi invocati a fondamento di tale diritto siano utilizzati a valle dal soggetto passivo ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. Occorre, poi, che, a monte, tali beni siano ceduti o tali servizi siano resi da un altro soggetto passivo. Spetta ai giudici il compito di verificare che l’incorporata e le società che hanno fornito i servizi amministrativi siano soggetti passivi, ai sensi della direttiva Iva, e che tali servizi siano stati utilizzati a valle dalla società che li ha acquistati ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta.
Il gruppo in esame appare costituito da soggetti passivi distinti e non sembra costituire un unico soggetto passivo, vale a dire un gruppo Iva, ai sensi dell’articolo 11 della direttiva Iva. Infatti, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, risulta che i servizi amministrativi sono stati forniti alla società che li ha acquistati da soggetti stabiliti al di fuori della Romania. Ebbene, un gruppo Iva è necessariamente limitato al territorio di un solo e medesimo Stato membro, come risulta dalla formulazione dell’articolo 11.
In tale contesto, la Corte ha dichiarato che, in linea di principio, per beneficiare della detrazione è necessaria la sussistenza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle. Il diritto a detrarre l’imposta che grava sull’acquisto di beni o servizi a monte presuppone che le spese effettuate per acquistare quest’ultimi facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle.
Il diritto alla detrazione è tuttavia egualmente ammesso a beneficio del soggetto passivo, anche in mancanza di un nesso diretto e immediato qualora i costi dei beni e dei servizi facciano parte delle spese generali dell’interessato e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce. Costi del genere presentano, infatti, un nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche dell’operatore.
La Corte ha, inoltre, precisato che l’esistenza di nessi tra operazioni deve essere valutata alla luce del loro contenuto oggettivo. Più in particolare, spetta alle amministrazioni tributarie e ai giudici nazionali prendere in considerazione tutte le circostanze in presenza delle quali si sono svolte le operazioni e tener conto unicamente delle operazioni che sono oggettivamente connesse all’attività imponibile.
Così, occorre prendere in considerazione l’uso effettivo dei beni e dei servizi acquistati a monte e della causa esclusiva di tale acquisto, dovendosi ritenere che essa costituisca un criterio di determinazione del contenuto oggettivo.
In tale contesto, dalla giurisprudenza unionale risulta che la quota delle spese sostenute dal soggetto passivo connessa non già alle operazioni compiute dal soggetto passivo stesso, bensì a operazioni effettuate da un terzo, non può conferire un diritto alla detrazione.
Nel caso in esame, qualora risultasse che una parte dei servizi per i quali sono state sostenute le spese è stata utilizzata non già ai fini delle operazioni proprie del soggetto passivo, ma ai fini di operazioni compiute da terzi, il nesso diretto e immediato esistente tra tali servizi e le operazioni soggette a imposta di tale soggetto passivo sarebbe parzialmente interrotto, in modo che quest’ultimo non avrebbe il diritto alla detrazione che ha gravato su tale parte delle spese.
Per poter determinare la portata del diritto a detrazione, spetta al giudice del rinvio stabilire, in base ai contratti di fornitura di servizi e della realtà economica e commerciale, in che misura i servizi siano stati effettivamente forniti al fine di consentire al soggetto passivo di realizzare le sue operazioni soggette imponibili. Infatti, è solo in tali limiti che l’Iva assolta a monte sarà considerata come gravante sui servizi prestati al soggetto passivo. La Corte Ue chiarisce, inoltre, che la circostanza che i servizi amministrativi siano forniti simultaneamente a più beneficiari appare irrilevante. Spetta invece al giudice assicurarsi che la quota dei costi relativi a tali servizi, sostenuta dal soggetto passivo, corrisponda effettivamente ai servizi di cui quest’ultimo ha beneficiato ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta.
Inoltre, anche chiarire se l’acquisto dei servizi fosse necessario o opportuno è una questione che la Corte reputa non pertinente, dal momento che la direttiva Iva non subordina l’esercizio del diritto a detrazione a un criterio di redditività economica dell’operazione a monte.
La Corte Ue, infatti, ribadisce un principio consolidato, per cui il sistema comune dell’Iva mira a garantire la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati delle stesse, purché tali attività siano, in linea di principio, di per sé, soggette all’imposta.
Pertanto, il diritto alla detrazione resta acquisito anche se, successivamente, l’attività economica prevista non è stata realizzata e, non ha quindi dato luogo a operazioni soggette ad imposta o se il soggetto passivo non ha potuto utilizzare i beni o i servizi che hanno dato luogo a detrazione nell’ambito di operazioni imponibili a causa di circostanze estranee alla sua volontà.
Quanto agli oneri probatori, spetta a chi chiede la detrazione dell’Iva l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne.
Le conclusioni
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che l’articolo 168 della direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che esso contrasta con una normativa o una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione tributaria nega il beneficio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta a monte, versata da un soggetto passivo all’atto dell’acquisto di servizi presso altri soggetti passivi facenti parte di uno stesso gruppo di società, sulla base della motivazione che tali servizi sarebbero stati contemporaneamente forniti ad altri soggetti dello stesso gruppo e che il loro acquisto non sarebbe stato necessario o opportuno, quando è stabilito che detti servizi sono utilizzati a valle dall’acquirente ai fini delle proprie operazioni soggette a imposta.
Data sentenza:
12 dicembre 2024
Numero sentenza:
Causa C- 527/2023
Nome delle parti:
Weatherford Atlas Gip SA
contro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor,
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili,
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale
