
07 Gen Deduzione spese di rappresentanza: ok solo se c’è inerenza e congruità
Le spese di rappresentanza possono essere dedotte dal reddito d’impresa solo se il contribuente fornisce la prova relativa all’inerenza ed alla congruità della spesa rispetto all’attività svolta dalla propria azienda.
Così si è espressa la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 28724 del 7 novembre 2024.
La vicenda processuale ha interessato una società per azioni che svolge l’attività di produzione e commercio di computer.
A seguito di una verifica effettuata, l’ufficio ha emesso un atto di accertamento in quanto sono stati ritenuti non deducibili alcuni costi considerati dalla società spese di rappresentanza.
In particolare, la società aveva contabilizzato, in uno specifico conto, denominato “spese per viaggi” l’importo di 40.622,79 €. Si trattava di una spesa sostenuta per un viaggio a Cuba, della durata di 8 giorni, al quale hanno partecipato 49 persone.
Alcuni dei partecipanti erano clienti, con coniugi e figli, altri erano soci o dipendenti della società, con i rispettivi coniugi.
In sede di dichiarazione dei redditi, la società aveva dedotto l’intero importo.
L’ufficio ha richiamato l’articolo 108, nella versione in vigore al momento dei fatti, del Testo unico sulle imposte dirette (Tuir), nella parte in cui dispone che “…le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa.”
In merito ai requisiti di inerenza e congruità l’ufficio ha richiamato sia il decreto ministeriale del 19 novembre 2008 che la circolare n. 34/2009, evidenziando che le spese di rappresentanza, per essere deducibili, devono essere caratterizzate da:
- gratuità, ovvero non deve sussistere un corrispettivo o una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati
- inerenza, in quanto deve sussistere un collegamento tra la spesa e l’attività dell’impresa
- ragionevolezza e coerenza, nel senso che una spesa di rappresentanza viene considerata ragionevole e coerente se è idonea a generare ricavi e risulta adeguata rispetto ai risultati attesi.
L’ufficio ha contestato il requisito dell’inerenza, considerato che non vi erano prove che il viaggio di 49 persone a Cuba era servito a divulgare sul mercato l’attività svolta dalla società a vantaggio dei clienti, sia attuali che potenziali. Né risultava che il viaggio fosse collegato a particolari ricorrenze aziendali, quali, ad esempio, inaugurazione di nuove sedi, anniversari della fondazione della società.
Sia la Ctp di Reggio Emilia (sentenza n. 99/2020) che la Ctr dell’Emilia Romagna (sentenza n. 804/2022), dopo aver evidenziato che le spese di rappresentanza sono costi sostenuti al fine di accrescere il prestigio di un’azienda, hanno condiviso le osservazioni della società, ritenendo che le spese in esame fossero deducibili, anche in considerazione del volume dei ricavi e del carattere internazionale che contraddistingueva l’attività della società.
La Corte di cassazione ha richiamato il proprio consolidato orientamento in base al quale:
- l’Amministrazione finanziaria ha il potere di valutare la congruità e l’inerenza dei costi e dei ricavi esposti in bilancio e nelle dichiarazioni
- l’onere della prova della deducibilità dei costi sostenuti, soprattutto con riferimento alla loro congruità, inerenza e imputazione ad attività produttive di ricavi, incombe in capo al contribuente.
Con particolare riferimento al requisito dell’inerenza dei costi i giudici hanno affermato che, dalla nozione di reddito d’impresa, discende la necessità che i costi sostenuti siano sempre riferibili all’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Nel caso in esame era del tutto pacifica e non contestata la circostanza che dalle scritture contabili non risultava alcuna correlazione tra il viaggio di 49 persone a Cuba e lo svolgimento di attività promozionali dell’attività aziendale.
Per questi motivi è stato accolto il ricorso presentato dall’Amministrazione e ritenuto legittimo l’accertamento notificato alla società a seguito del mancato riconoscimento della deducibilità del costo relativo alla spesa per il viaggio e soggiorno a Cuba di 49 persone.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale
