Al giudice tutti gli elementi utili, così il ricorso è autosufficiente

Al giudice tutti gli elementi utili, così il ricorso è autosufficiente

È necessario produrre in giudizio l’atto o il documento ritenuto non adeguatamente valutato dai giudici di merito, o al massimo indicare esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza. Così si è nuovamente espressa la suprema Corte, con la sentenza n. 306622 del 28 novembre 2024.

Precisamente, in sede di ricorso per cassazione, il ricorrente che lamenti vizi di motivazione della sentenza impugnata, ha il dovere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, a una diversa decisione, in quanto il ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti e alle risultanze processuali.

La vicenda
Un contribuente ha ricevuto notifica di un avviso di accertamento ai fini Irpef, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha rideterminato sinteticamente il suo reddito complessivo: l’ufficio ha infatti riscontrato una certa disponibilità di beni e situazioni indicative di capacità contributiva quali, ad esempio, l’acquisto di un terreno agricolo.

Contro l’avviso di accertamento, il contribuente ha proposto ricorso prima dinanzi alla Ctp di Napoli e, in secondo grado, alla Ctr della Campania, perdendo entrambi i gradi di giudizio.

Avverso la sentenza della Ctr, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: a suo avviso, la Ctr ha ritenuto correttamente e sufficientemente motivato l’atto emesso dall’ufficio, nonostante lo stesso non riportasse alcuna indicazione circa le ragioni che lo abbiano indotto a non considerare l’esistenza di un procedimento penale in essere che lo riguardasse. Con il secondo ha lamentato il contrasto con altro giudicato in sede penale: nella sentenza impugnata la Ctr ha ritenuto che l’ufficio non avesse assolto all’onere probatorio di dimostrare l’effettivo esborso delle somme per l’acquisto dell’immobile posto a fondamento dell’avviso di accertamento, considerato che con sentenza della Cassazione del 2015 era stata definitivamente riconosciuta la responsabilità penale del contribuente in ordine al falso in scrittura privata, per aver contraffatto le quietanze/ricevute di versamento delle rate relative al pagamento dell’immobile.

La pronuncia
La suprema Corte ha rigettato entrambi i motivi del ricorso e condannato il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese processuali, rilevando che, in sede di ricorso per cassazione, il contribuente che lamenti vizi di motivazione della sentenza impugnata, ha l’obbligo di individuare in maniera chiara le condizioni non correttamente considerate, in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso, secondo il quale lo stesso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari affinché il giudice di legittimità possa direttamente controllare la motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti e alle risultanze processuali (cfr Cassazione, pronuncia n. 1166/2012). Questo principio è di fondamentale importanza per il corretto funzionamento del processo tributario, evitando l’introduzione di ricorsi incompleti o carenti di documentazione essenziale.

La Cassazione, in numerose sentenze, ha ribadito e definito il principio di autosufficienza del ricorso, contribuendo a chiarire la sua applicazione e a fissare i limiti della sua operatività: qualora il ricorso non sia autosufficiente, ovvero non contenga gli elementi necessari a sostegno delle proprie ragioni, il giudice può dichiararlo inammissibile. Inoltre, deve essere chiara la connessione tra le richieste del ricorso e gli elementi di fatto e di diritto contestati: un ricorso che non allega gli atti necessari, o che non chiarisce in maniera esaustiva la posizione, risulta privo di autosufficienza.

La Corte, nella sentenza in esame, relativamente alla pretesa violazione di legge in relazione al mancato rilievo della nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, rileva l’inammissibilità per difetto di specificità o autosufficienza, non essendo stato trascritto o riprodotto in allegato al ricorso il contenuto dell’avviso di accertamento.

Anche il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile e infondato in quanto, anche se in presenza del nuovo articolo 21-bis del Dlgs n. 74/2000, il quale dispone che “… la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi…”, la sentenza penale invocata ha a oggetto fatti inerenti la valutazione della prova contraria, mentre, nel caso concreto, per i giudici di legittimità è in disamina la fondatezza della rideterminazione sintetica del reddito complessivo del contribuente.

Osservazioni
Nel caso in trattazione, in definitiva, la Cassazione conferma il principio giurisprudenziale, evidenziato dalle sezioni unite con la sentenza n. 9100/2015, secondo cui il mancato adempimento dell’onere di forma-contenuto degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito determina l’inammissibilità del ricorso.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale