Il non residente pagato dall’Italia versa l’Irpef, anche se frontaliere

Il non residente pagato dall’Italia versa l’Irpef, anche se frontaliere

Le remunerazioni percepite da un cittadino italiano, residente in Francia, per il servizio prestato come frontaliere, alle dipendenze del Comune di Ventimiglia sono imponibili solo in Italia in virtù dell’articolo 19 paragrafo 1 lettera a) della convenzione Italia-Francia.
Tale disposizione stabilisce che le remunerazioni pagate da uno Stato o da un ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
Il riferimento, evidenzia la Cassazione, è quindi a tutte le remunerazioni, diverse dalle pensioni, corrisposte da enti pubblici in corrispettivo ai servizi resi nei confronti di tali enti, senza limitazioni di carattere oggettivo (Cassazione, ordinanza n. 25608 del 25 settembre 2024).

Un contribuente, con apposita istanza, ha chiesto all’Agenzia delle entrate – Centro operativo di Pescara – il rimborso della somma di 10.529 euro versata, a titolo di Irpef, in relazione agli anni dal 2000 al 2003. A tal proposito ha dichiarato di essere cittadino italiano, residente in Francia e di prestare servizio quale impiegato presso il Comune di Ventimiglia e che il reddito percepito, trattandosi di lavoratore frontaliero, avrebbe dovuto essere tassato in Francia e cioè nello Stato di residenza. L’Agenzia delle entrate, con apposita nota, ha respinto l’istanza, ritenendo le remunerazioni percepite dal richiamato Comune di Ventimiglia imponibili in Italia, in ragione dell’articolo 19 della convenzione Italia – Francia contro le doppie imposizioni.

Il contribuente ha impugnato il diniego innanzi alla Ctp di Pescara, la quale ha accolto il ricorso, ordinando il rimborso degli importi in contestazione.
L’ufficio, a sua volta, ha impugnato detta pronuncia di primo grado dinanzi la Ctr Abruzzo, la quale ha respinto l’appello.
Avverso la sentenza appena richiamata, l’ufficio ha interposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, con il quale veniva eccepita la violazione e falsa applicazione degli articoli 15 e 19 della legge n. 20/1992, recante ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l’evasione e le frodi fiscali.

In particolare, l’ufficio ricorrente criticava la sentenza impugnata poiché sosteneva che l’articolo 19 della citata Convenzione potesse applicarsi solo ai pubblici dipendenti titolari di una funzione pubblica e non a quelli che esercitino funzioni esecutive.

I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il motivo di impugnazione accogliendolo nel merito.
La motivazione della sentenza di secondo grado ha ritenuto che l’articolo 19 della legge n. 20/1992 riguardasse solo i dipendenti con funzioni pubbliche e tanto in ragione della rubrica dell’articolo che fa riferimento, appunto, alle funzioni pubbliche e non ai dipendenti degli enti territoriali in generale. In realtà la lettura di detta norma della convenzione non autorizza tale conclusione. La disposizione recita: “a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale (per quanto riguarda l’Italia), o da un suo ente territoriale (per quanto riguarda la Francia) a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato”.

Pertanto, la Cassazione ha ritenuto che la disposizione faccia chiaro riferimento a tutte le remunerazioni, diverse dalle pensioni, corrisposte da uno Stato o da un suo ente locale o territoriale in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione o ente e che tale disposizione renda imponibili le remunerazioni solo nello Stato che le corrisponde, anche ove il lavoratore risieda nel diverso Stato che ha concluso la convenzione.
In tal senso assume importanza la generale indicazione del testo dell’articolo 19, che si riferisce a tutte le remunerazioni corrisposte per tutti i servizi alle dipendenze dello Stato, disponendo che dette remunerazioni siano imponibili nello Stato che le corrisponde per il servizio prestato alle dipendenze dell’apparato pubblico del medesimo Stato.

Nel caso in questione, pertanto, le remunerazioni percepite dal contribuente, cittadino italiano residente in Francia, per il servizio prestato alle dipendenze del Comune di Ventimiglia devono essere ritenute, dunque, imponibili solo in Italia in applicazione del più volte richiamato articolo 19 della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale