La borsa Erasmus+ al figlio a carico è fuori dall’imponibile dei genitori

La borsa Erasmus+ al figlio a carico è fuori dall’imponibile dei genitori

Sebbene il diritto Ue non garantisce al cittadino europeo la neutralità fiscale della propria libertà di circolazione, è pur vero che è pur vero che uno Stato membro che partecipi al programma Erasmus+, deve garantire che le modalità di calcolo e tassazione delle sovvenzioni previste dal programma non creino una restrizione ingiustificata al diritto di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri. In tal senso, disposizioni tributarie che impattano sul reddito dei genitori contribuenti, possono pregiudicare la mobilità degli studenti all’interno dell’Unione nell’ambito del programma Erasmus+. Con la sentenza emessa oggi, 16 gennaio 2025, a definizione della causa C-277/23, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ritenuto la normativa fiscale croata in contrasto con il diritto di libera circolazione dei cittadini europei.

La vicenda
Il caso sottoposto ai giudici europei si fonda sul ricorso promosso da una cittadina croata avverso un avviso di accertamento ricevuto dall’Amministrazione tributaria, con il quale le veniva comunicata la perdita di una deduzione personale per un figlio a carico, di cui essa aveva sempre beneficiato.
Il mancato riconoscimento della deduzione era causato dal superamento delle soglie di reddito previste dalla legislazione croata, determinato dall’importo percepito a titolo di contributo alla mobilità, nell’ambito del programma Erasmus+, a cui il figlio a carico della ricorrente era iscritto, per studiare in Finlandia.
La contribuente, dunque, in ultima istanza, ha proposto ricorso costituzionale, denunciando il contrasto tra le norme fiscali nazionali e gli articoli 20 e 21 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), che riconoscono a ogni cittadino dell’Unione il diritto di circolazione e soggiorno in uno Stato membro, diverso da quello di origine, anche a fini di istruzione.
Dunque, i giudici croati, ritenendo fondati i dubbi di compatibilità sollevati dalla ricorrente, tra ordinamento domestico ed europeo, hanno sottoposto la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue.

La pronuncia
Limiti alla libera circolazione
In primo luogo, la Corte Ue ha ricordato che il programma Erasmus+ si fonda sugli articoli 165 e 166 del Tfue e ha lo scopo di promuovere la mobilità degli studenti all’interno dell’Unione, a prescindere dal Paese di origine, rafforzando così la dimensione europea dell’istruzione e della formazione.
Tuttavia, può capitare che i limitati mezzi economici a disposizione degli studenti e dei loro genitori, possono precludere l’accesso al suddetto Programma e, pertanto, la stessa Unione garantisce anche delle sovvenzioni economiche per agevolare la mobilità dei giovani studenti.
Secondo i giudici, sebbene il diritto dell’Unione non garantisce al cittadino europeo che l’esercizio della sua libertà di circolazione sia neutro sotto il profilo fiscale, è pur vero che uno Stato membro che partecipi al programma Erasmus+, deve garantire che le modalità di calcolo e tassazione di dette sovvenzioni non creino una restrizione ingiustificata al diritto di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri.
In tal senso, disposizioni tributarie che impattano sul reddito dei genitori contribuenti, possono pregiudicare la mobilità degli studenti all’interno dell’Unione nell’ambito del programma Erasmus+.

Legittimazione ad agire
Sul punto, peraltro, gli eurogiudici precisano che la circostanza che le conseguenze fiscali sfavorevoli si siano verificate non per il minore, che deve esercitare il suo diritto alla libera circolazione, bensì per il suo genitore, è irrilevante ai fini dell’accertamento dell’esistenza di una restrizione alla libera circolazione ai sensi dell’articolo 21 Tfue.
In queste circostanze, gli effetti della restrizione possono essere invocati non solo da un cittadino dell’Unione che abbia esercitato la sua libertà di circolazione, ma anche da un cittadino dell’Unione, che abbia a suo carico tale primo cittadino e che sia, pertanto, direttamente svantaggiato dagli effetti della restrizione.
Infatti, tenuto conto dei legami economici tra genitore e figlio a carico e la specifica normativa nazionale presa in esame, entrambe i suddetti soggetti possono, nel caso specifico, invocare l’articolo 21 Tfue e le misure adottate per la sua attuazione.

Principio di proporzionalità
Infine, la Corte evidenzia come le sovvenzioni erogate dall’Unione, per agevolare l’adesione al programma Erasmus+, contribuiscono a coprire i costi aggiuntivi che non esisterebbero in assenza di tale mobilità. Di conseguenza, il beneficio in questione non comporta una riduzione delle spese dei genitori contribuenti nell’ambito del loro obbligo di mantenere i figli a carico e non aumenta ulteriormente la capacità contributiva dei genitori a fini fiscali. Dunque, un trattamento fiscale nazionale che può comportare oneri fiscali più gravosi per i genitori contribuenti, senza che siano state aumentate le risorse di cui essi dispongono per soddisfarli, può addirittura produrre effetti distorsivi e contrari allo ratio della stessa normativa fiscale.

Tenuto conto delle suddette ragioni, la Corte di giustizia Ue ha ritenuto la normativa tributaria croata incompatibile con le disposizioni del Tfue.

Data sentenza
16 gennaio 2025

Numero della causa
C-277/23

Nome delle parti
Ministarstvo financija (Bourse Erasmus+)
contro
E.P. (cittadina croata)



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale