La condotta antieconomica è evasione se creata per alleggerire il fisco

La condotta antieconomica è evasione se creata per alleggerire il fisco

La suprema Corte, con l’ordinanza n. 582 del 10 gennaio 2025, rigettando il ricorso proposto dalla contribuente e accogliendo una tesi favorevole all’Erario, ha statuito che la condotta antieconomica contestata, come finalizzata allo scopo di detrarre l’Iva e dedurre i maggiori costi dalla base imponibile, segue uno schema che si deve ricondurre nell’evasione fiscale.

I fatti
L’Agenzia delle entrate ha emanato, nei confronti della contribuente, un avviso di accertamento avente a oggetto maggiore Iva per l’anno di imposta 2011, oltre a sanzioni e interessi.

In particolare, ha contestato alla contribuente sottoposta ad accertamento di aver progettato e realizzato una frode carosello, realizzata con una condotta qualificata come abusiva del diritto, per figurare costi da portare in detrazione e in deduzione dalla base imponibile.

La contribuente operava nel settore dell’information technology e costituiva società ad hoc alle quali, solo formalmente, venivano assegnate risorse umane, ma che di fatto svolgevano, alle dipendenze della stessa, numerose prestazioni d’opera trasformate in prestazioni di servizi.

Inoltre, dalle società satelliti alla contribuente venivano fatturate ingenti prestazioni di servizi con il triplice vantaggio fiscale, per la società madre, di ottenere:

  • ai fini Ires, la rappresentazione di costi maggiori pari alla differenza del costo del personale sostenuto dalle società satelliti e il costo delle prestazioni fittiziamente rese alla contribuente e da queste portate in deduzione
  • ai fini Irap, la deduzione dell’intero costo del personale
  • ai fini Iva, l’indebita detrazione sulle fatture relative alle prestazioni di servizi resi dalle società satellite, oggetto di ripresa.

Quanto descritto, dunque, assurge a operazione che è stata qualificata dall’Amministrazione Finanziaria come abusiva del diritto/elusiva.

Il giudice di primo grado, adito dalla contribuente, che ha impugnato l’avviso di accertamento, ha accolto la preliminare e assorbente doglianza della società di violazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’articolo 37-bis, comma 4, del Dpr 600/7193, per mancata instaurazione del contraddittorio ivi previsto e per la mancata motivazione circa il ravvisato fine elusivo delle operazioni effettuate.

Il giudice, accogliendo la doglianza della ricorrente, ha sostenuto che la suddetta garanzia del contraddittorio valeva non soltanto per le fattispecie elusive tipizzate nella norma, ma anche per le ipotesi di abuso del diritto non codificate, tra cui si annoverava il caso in esame.

I giudici di appello, invece, chiamati in causa dall’Agenzia delle entrate, che ha impugnato la sentenza di primo grado, hanno ritenuto totalmente superabile la questione preliminare, argomentando sulla mancata necessità di attivazione del contraddittorio previsto dalla norma citata.

Avverso tale pronuncia, ha proposto infine ricorso per cassazione la contribuente, al quale l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

La decisione
I giudici di piazza Cavour, analizzando i due motivi di ricorso proposti, hanno ritenuto dapprima che la ricostruzione del fatto alla base dell’avviso di accertamento e confermata dal giudice di appello è logica e coerente e non può essere oggetto di rivalutazione in sede di legittimità.

La qualificazione giuridica, però, deve essere mutata: non si tratta di abuso del diritto o elusione fiscale in quanto le contestazioni sono chiaramente dirette a contrastare l’evasione fiscale.
Nel caso in esame, infatti, afferma la suprema Corte, dalla contestazione operata dall’Agenzia non emerge un mero uso distorto della normativa fiscale, ma la condotta antieconomica contestata alla contribuente, come realizzata allo scopo di detrarre l’Iva e dedurre i maggiori costi dalla base imponibile, segue uno schema che è sussumibile nell’evasione fiscale.

Da ciò deriva che l’invocato articolo 37-bis del Dpr 600/1973, stante la riconduzione della fattispecie all’evasione fiscale, non è applicabile.

La riqualificazione giuridica, inoltre, non desta particolari perplessità perché i fatti posti alla base dell’accertamento fiscale restano identici, muta solo la sussunzione giuridica e non si è ravvisata alcuna violazione del contraddittorio procedimentale nel caso concreto.

In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, giova ricordare che il vizio dell’avviso di accertamento, derivante dall’inosservanza del termine dilatorio per il contraddittorio procedimentale (articolo 12, comma 7, legge n. 212/2000) non è rilevabile d’ufficio e deve essere contestato dal contribuente nel ricorso introduttivo, riguardando la violazione di una norma posta a difesa del diritto dello stesso contribuente al pieno dispiegarsi del contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria.

Ciò in quanto l’Amministrazione è gravata da un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa.

La Corte di cassazione sostiene, invece, che nel caso portato al proprio vaglio la contribuente non abbia allegato la concreta menomazione subita per mancata attivazione del contraddittorio né l’abbia provata con conseguente manifesta assenza di rilevanza della questione, prospettata in modo formalistico e senza aderenza a una reale compressione nell’esercizio del diritto nella fase del procedimento amministrativo.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale