No al rimborso, se è il notaio a pagare le maggiori imposte

No al rimborso, se è il notaio a pagare le maggiori imposte

Quando un notaio paga un avviso di liquidazione notificato al fine di recuperare le imposte dovute per la registrazione di un atto, le parti contraenti non sono legittimate a chiedere il rimborso delle stesse imposte. Questo principio è stato espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 28684 del 7 novembre 2024.

La vicenda processuale è scaturita a seguito della registrazione di un contratto di mandato senza rappresentanza. Mediante questo atto, una persona fisica aveva conferito ad altra persona fisica un mandato affinché quest’ultima provvedesse ad alienare una sua abitazione, con relative pertinenze.

Nello stesso atto il mandante ha trasferito al mandatario gli immobili oggetto del mandato.

Ciò sulla base dell’articolo 1719 del codice civile, secondo il quale “il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato”.

In sede di registrazione dell’atto il notaio ha versato le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. L’ufficio, a seguito del controllo dell’atto, ha notificato al notaio un avviso di liquidazione al fine di recuperare le ordinarie imposte proporzionali previste per i trasferimenti immobiliari.

L’avviso di liquidazione è stato pagato dal pubblico ufficiale.

Successivamente il mandatario ha presentato istanza di rimborso, ritenendo che fosse corretta la tassazione, con imposte in misura fissa, effettuata dal notaio in sede di registrazione. In particolare, la parte riteneva che il trasferimento dell’immobile effettuato nei suoi confronti fosse soltanto strumentale e finalizzato a consentirgli di alienare lo stesso bene a terzi.

A seguito del diniego al rimborso, il contribuente ha presentato ricorso in Commissione tributaria. Sia la Ctp di Milano (sentenza n. 4864/2018) che la Ctr della Lombardia (sentenza n. 1880/2020) hanno respinto le osservazioni della parte.

In entrambi i gradi di giudizio, i giudici tributari hanno rilevato la carenza di legittimazione ad agire del contribuente il quale non può chiedere il rimborso di imposte che sono state versate da un altro soggetto (notaio). 

La Corte di cassazione, con la pronuncia in esame ha, innanzitutto, richiamato il proprio consolidato orientamento (cfr Cassazione numeri 4047/2007 e 15005/2014), in base al quale l’Amministrazione finanziaria, al fine di recuperare le imposte dovute per la registrazione degli atti notarili, può avanzare la propria pretesa anche soltanto nei confronti del notaio che ha registrato l’atto.

Ciò in quanto, in base all’articolo 57 del testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986, il notaio è obbligato al pagamento dell’imposta in solido con i soggetti nei cui interessi è stata chiesta la registrazione. Trattandosi di obbligazione solidale, l’Amministrazione ha la facoltà di scegliere il soggetto al quale notificare il relativo avviso di liquidazione senza essere tenuta a notificare l’avviso anche agli altri co-obbligati.

In particolare, in motivazione, si è affermato che “il pagamento effettuato dal notaio comporta, inoltre, la definizione del rapporto tributario anche nei confronti dei predetti soggetti, i quali non possono chiedere il rimborso dell’imposta, dovendosi presumere che siano stati informati della notifica ed abbiano deciso di non impugnare l’avviso di liquidazione”.

Da tale principio deriva che, una volta che il notaio ha pagato l’avviso di liquidazione a lui notificato, la fattispecie impositiva si è, ormai, definita.

La Corte di cassazione ha evidenziato che il contribuente non rimane, comunque, sguarnito di tutela, in quanto, ha titolo per far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa da parte del coobbligato adempiente. 

Alla luce di ciò, i giudici hanno affermato che “…l’istituto della solidarietà consente al creditore di rivolgersi indifferentemente a ciascuno dei debitori per ottenere il soddisfacimento del credito, ma il debitore escusso (in questo caso il notaio) ha regresso verso gli altri coobbligati per il recupero della parte da essi dovuta: è in questa sede che il ricorrente avrebbe dovuto far valere le proprie eccezioni, mentre, secondo quanto allegato, si è limitato alla restituzione della somma corrisposta dal notaio”.

Ai fini della legittimazione del contribuente alla richiesta del rimborso i giudici della suprema Corte hanno, quindi, distinto due ipotesi:

  • per le somme che il notaio versa, spontaneamente, in sede di registrazione, il contribuente, che resta soggetto passivo d’imposta, è legittimato a chiederne il rimborso
  • per le somme che il notaio versa a seguito di un avviso di liquidazione emesso dall’ufficio, il contribuente non ha titolo per chiedere il rimborso, in quanto l’atto impositivo, che non sia stato impugnato, risulta coperto da giudicato, con chiusura del rapporto tributario nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Per questi motivi le osservazioni di parte sono state respinte. 



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale