
26 Feb In un processo tributario no al sequestro di bitcoin
L’eventuale sequestro probatorio, in un processo tributario, deve avere ad oggetto l’ammontare delle imposte asseritamente evase, quale profitto dell’illecito tributario, e non il corrispondente controvalore in bitcoin in quanto, se così si operasse, quest’ultimo si risolverebbe, in ultima analisi, in un sequestro sostanzialmente “per equivalente” mediante un’illegittima apprensione di bitcoin in luogo dell’importo in euro dell’imposta ritenuta evasa.
Questo è quanto ha statuito la terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 1760 del 15 gennaio 2025, in relazione alla fattispecie di dichiarazione infedele di cui all’articolo 4 Dlgs n. 74/2000, maturata nell’ambito di operazioni di trading online in materia di valute virtuali.
Un ipotetico sequestro di bitcoin, hanno proseguito i giudici romani, attribuirebbe alla moneta virtuale natura di valuta avente corso legale nello Stato, cosa che ad oggi non è, e non terrebbe in giusta considerazione il fatto che il valore del bitcoin stesso è esposto a continue e marcate oscillazioni di mercato.
La vicenda e il ricorso in Cassazione
Il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze emetteva un decreto di sequestro, in relazione a dichiarazioni fiscali infedeli maturate nell’ambito di operazioni di trading online in materia di valute virtuali, per 1,88 bitcoin (BTC) quale corrispettivo equivalente alle imposte asseritamente evase per oltre centoventi mila euro.
Il contribuente sottoposto a sequestro ricorreva in via cautelare dinanzi al competente Tribunale di Firenze che però respingeva il riesame cautelare, ritenendo corretto l’operato del procuratore della Repubblica.
Il privato decideva, dunque, di ricorrere in ultima istanza dinanzi la Corte di cassazione lamentando l’erroneità del decreto di convalida del sequestro in quanto sostanzialmente finiva con l’attribuire alla valuta virtuale la natura di profitto di un reato tributario.
Il sequestro della valuta virtuale, ha sostenuto infatti la difesa del contribuente, è stato operato e poi convalidato in quanto ritenuto il profitto del reato di cui all’articolo 4 del n. 74/2000, per il quale il ricorrente risulta indagato, precisando che se l’ammontare dell’imposta evasa rappresenta il profitto del reato ed è l’elemento fondamentale su cui si fonda il reato stesso, l’attività di sequestro probatorio, per essere legittima, avrebbe dovuto avere ad oggetto esclusivamente l’ammontare dell’imposta considerata evasa, e cioè, nel caso di specie, l’individuata somma di Euro 120.638,20, ma non il suo controvalore in Bitcoin.
Proprio su questo punto, il ricorrente ha altresì lamentato la motivazione solo apparente con la quale il Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro avente ad oggetto i Bitcoin.
La decisione della Corte
Chiamati a pronunciarsi definitivamente sulla controversia, i giudici di Piazza Cavour hanno preliminarmente ricordato come le criptovalute, tra cui il bitcoin è la principale ad oggi esistente (tanto che le criptovalute diverse dal bitcoin vanno tutte sotto la denominazione di altcoin, ovvero valute digitali alternative, appunto al BTC stesso), sono definite (nella Direttiva 2018/843/UE del 30 maggio 2018) come “una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente“.
Da un punto di vista di diritto interno, invece, la definizione di criptovalute è rinvenibile nell’articolo 1 del Dlgs n. 231/2007, come modificato dal Dlgs n. 125/2019, dove la moneta virtuale viene definita “la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente“.
Con riferimento alla circolazione e allo scambio di criptovalute il legislatore italiano ha, dunque, aggiunto, rispetto a quello comunitario, espressamente la finalità di investimento e sul punto, anche richiamando propri precedenti giurisprudenziali, la Corte di cassazione ha ricordato che allorquando le monete virtuali vengano utilizzate come strumenti di investimento finanziario, la negoziazione è soggetta al rispetto delle norme in materia di intermediazione finanziaria, ivi compresa la necessaria abilitazione del soggetto intermediario.
Relativamente, poi, agli inconvenienti e ai rischi collegati all’utilizzo dei bitcoin (e discorso analogo andrebbe fatto, a maggior ragione, per le altre altcoin) i magistrati capitolini hanno affermato come essi siano facilmente intuibili in quanto i bitcoin stessi non sono emessi da una banca centrale o da un’altra autorità pubblica e per essi non vige il principio nominalistico, essendo per lo più privi di regolamentazione. Inoltre, le criptovalute non svolgono le funzioni tipiche della moneta, di unità di conto e riserva di valore, per via della mancanza di potere liberatorio nei pagamenti e dell’estrema volatilità e non essendovi alcuna Autorità monetaria che possa stabilizzarne i corsi, le stesse sono soggette ad oscillazioni di cambio che generano incertezze in sede di conversione.
L’ordinanza del Tribunale del riesame è erronea, hanno sentenziato i giudici di Cassazione, in quanto conferma il decreto di convalida del sequestro probatorio per equivalente di 1,88 bitcoin, qualificandolo come copro del reato, in quanto profitto della fattispecie delittuosa di cui al richiamato articolo 4 del Dlgs n. 74/2000.
Ma tale ordinanza, ha chiarito la Corte di ultima istanza, è, per un verso carente di motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell’accertamento dei fatti e, per altro verso, nel qualificare come profitto del reato l’ammontare dell’imposta evasa collegata alle plusvalenze derivanti da operazioni di trading di criptovalute, afferma la sussistenza del nesso di derivazione tra i bitcoin sottoposti a sequestro ed il reato, quando invece il profitto del reato consiste pacificamente in un’imposta evasa quantificata in poco più di 120mila euro.
Così facendo, hanno concluso i giudici di Piazza Cavour, il Tribunale del riesame finisce, errando, con “il legittimare un sequestro probatorio del profitto del reato non diretto, ma per equivalente, perché ricadente non su moneta avente corso legale nello Stato, utilizzata per effettuare i pagamenti ed avente valore liberatorio delle obbligazioni contratte anche nei confronti dell’erario per l’estinzione del debito tributario, ma su un asset digitale rappresentato da valuta virtuale che non svolge le funzioni tipiche della moneta avente corso legale e che è soggetta a continue fluttuazioni di mercato.”.
Per quanto ora visto, la Corte di cassazione, definitivamente pronunciandosi sulla controversia, ha annullato, con rinvio, l’ordinanza emessa dal tribunale di Firenze.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale
