Non basta il solo risparmio a motivare il costo “black list”

Non basta il solo risparmio a motivare il costo “black list”

Nell’ambito della disciplina dei costi black list (ora prevista dall’articolo 110 comma 9-bis e 9-quinquies del Tuir) l’interesse economico deve sostanziarsi nell’interesse speciale a porre in essere l’operazione in un determinato Stato a fiscalità privilegiata, per fattori specifici (esempio legati alla produzione locale).
Non è invece sufficiente a provare la sussistenza dell’effettivo interesse economico il risparmio del costo rispetto a quello che sarebbe stato sostenuto approvvigionandosi in uno Stato a fiscalità ordinaria. Così si è espressa la Cassazione con l’ordinanza n.1963 del 28 gennaio 2025.

La vicenda processuale
L’Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento in riferimento all’anno d’imposta 2005 per recupero di maggiori imposte dirette derivante da assunte operazioni soggettivamente inesistenti e conseguente disconoscimento dei relativi costi. Nello specifico la società contribuente (“Alfa”) intratteneva rapporti con un’altra società (“Beta”) con sede negli Emirati Arabi.
Per evitare questioni fiscali legate alla mancata reciprocità fra Italia ed Emirati, la Alfa chiedeva di trasferire le transazioni in un altro paese e Beta costituiva così una società inglese, la Gamma, che l’ufficio ha considerato una società interposta e ha proceduto perciò ad applicare la disciplina relativa ai costi sostenuti in paesi cosiddetti black list.
La Ctp accoglieva il ricorso, e la Ctr a sua volta, in ordine all’appello interposto dall’Amministrazione riteneva che la tecnologia “venduta” dalla contribuente fosse stata a sua volta dalla stessa “acquistata” e il relativo utile tassato in Italia; per cui respingeva il gravame.

La sentenza
Il caso è arrivato in Cassazione.
I giudici, con l’Ordinanza n.1963 dello scorso 28 gennaio, hanno accolto il ricorso erariale cassando la sentenza impugnata e rinviando ad altra Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
Con l’unico motivo di ricorso l’ufficio deduceva la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 110, commi 10 e 11, del Tuir allora vigente.
Nel merito la normativa in esame prevede che, in caso di rapporti intercorsi con aziende aventi sede in paesi cosiddetti “black list” , tra i quali ratione temporis rientrano gli Emirati Arabi, i relativi costi possano essere dedotti a condizione che sia provato che i contraenti esteri svolgono effettiva attività commerciale, che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico, che le stesse hanno avuto concreta esecuzione e, in ogni caso, che i costi non sono stati separatamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi (Cassazione n. 4030 del 2015; Cassazione n. 20081/2014); requisito quest’ultimo poi eliminato dalla legge n. 296/2006 (l’operazione in questione risale comunque all’anno 2005).

Nella specie, è incontestata l’effettività dell’operazione, ma ciò che l’Agenzia contesta è la sussistenza di un effettivo interesse economico, consistente all’evidenza nel risparmio del costo rispetto a quanto sarebbe accaduto approvvigionandosi in paesi a fiscalità ordinaria.
Questa interpretazione rende ragione della ratio della disposizione in parola, che si inserisce nella disciplina volta a disincentivare i rapporti commerciali con paesi a fiscalità privilegiata ove ciò non abbia una concreta giustificazione, ulteriore ovviamente rispetto al risparmio fiscale, che proprio in ragione della particolarità dei paesi in oggetto, dev’essere dimostrata.
La sentenza dei giudici d’appello invece fa coincidere l’interesse economico in parola con la sussistenza di un margine di utile fra il prezzo di acquisto della tecnologia (oggetto delle transazioni) e quello di sua rivendita, circostanza che però non serve a qualificare l’operazione effettuata con un paese black list, ma solo a verificare l’economicità in generale dell’operazione, a tale scopo del tutto indifferente.

In altri termini non è la legislazione speciale per le operazioni con paesi black list a prevedere che le operazioni svolte da imprese siano realizzate con un margine di utile, mentre essa richiede piuttosto che l’interesse speciale sia rivestito proprio dal fatto di acquistare (o comunque di porre in essere l’operazione) in quel determinato paese a fiscalità privilegiata, per fattori specifici (esempio legati alla produzione locale) che devono essere evidenziati e dimostrati da parte di chi effettua questa scelta.
La decisione impugnata è dunque frutto di un’erronea interpretazione del concetto di effettivo interesse economico delle operazioni, di cui al citato articolo 110 del Tuir vigente ratione temporis.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale