
06 Mar Accertamento nei “Paradisi fiscali”: il raddoppio dei termini è retroattivo
Le disposizioni che prevedono il raddoppio dei termini a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per l’accertamento delle violazioni commesse in tema di investimenti e attività finanziarie detenuti in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati (i cosiddetti “Paradisi fiscali”) hanno natura procedimentale. Di conseguenza, tali norme hanno effetto retroattivo e si applicano anche per i periodi d’imposta antecedenti rispetto alla loro entrata in vigore.
Questo principio è stato confermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 2643 del 4 febbraio 2025.
La vicenda processuale è stata originata da un atto di contestazione, mediante il quale l’Amministrazione finanziaria aveva irrogato sanzioni per l’omessa indicazione, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi in relazione all’anno d’imposta 2005, del possesso di capitali all’estero (Paese con fiscalità privilegiata).
Ai fini della tempestività della propria azione, l’ufficio aveva richiamato il comma 2-ter dell’articolo 12 del decreto legge n. 78/2009. Questa disposizione, in vigore dal 30 dicembre 2009, aveva previsto il raddoppio dei termini per l’accertamento relativo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenuti in “paradisi fiscali”.
A seguito dell’impugnazione proposta dal contribuente, la Ctp di Roma ha confermato l’operato dell’ufficio.
In sede di appello, la Ctr del Lazio, con decisione n. 3864 del 25 giugno 2019 ha, invece, accolto la tesi di parte, ritenendo che, nel caso specifico, non operasse il raddoppio dei termini, con conseguente annullamento dell’atto di irrogazione delle sanzioni, in quanto sarebbe stato emesso dopo che l’Amministrazione era decaduta dalla potestà di accertamento.
Al riguardo occorre premettere che, con il citato articolo 12 del Dl n. 78/2009, è stata introdotta una presunzione legale relativa, in base alla quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in territori a regime fiscale privilegiato e non dichiarati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, si presumono che siano stati generati da redditi oggetto di evasione fiscale.
Conseguentemente, possono essere recuperati a tassazione in Italia, pur riconoscendo, in capo al contribuente, la possibilità di fornire prova contraria, ovvero che i citati redditi sono stati correttamente tassati oppure non sono imponibili.
Per questo tipo di violazione, lo stesso decreto n. 78/2009 ha sancito, con i commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo 12, il raddoppio dei termini entro i quali l’Amministrazione può contestare al contribuente la violazione sopra descritta.
Con la pronuncia in esame la Corte di cassazione ha richiamato il proprio orientamento (Cassazione, n. 29632/2019, n. 30742/2018, n. 17928/2021 e n. 16314/2024) e ha affermato che:
- la presunzione di evasione stabilita dall’articolo 2, comma 2, del Dl n. 78/2009, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria, detenute in territori a regime fiscale privilegiato, non ha natura procedimentale, ma sostanziale. Di conseguenza questa disposizione non ha natura retroattiva e, quindi, non è applicabile a fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore. In caso contrario sarebbe leso il diritto di difesa del contribuente
- il raddoppio dei termini, di cui al successivo comma 2-bis dello stesso articolo, ha, invece, natura procedimentale e, quindi, opera retroattivamente. La natura procedimentale della norma in esame deriverebbe dalla circostanza che si tratta di una disposizione che non disciplina il presupposto d’imposta, ma si limita a disciplinare gli aspetti relativi alla fase attuativa del rapporto obbligatorio.
Per effetto di queste considerazioni è stato, quindi, accolto il ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale
