Cartella esattoriale impugnabile per vizi propri, non del pregresso

Cartella esattoriale impugnabile per vizi propri, non del pregresso

Il contribuente che lascia scadere i termini per l’impugnazione di un avviso di accertamento non è legittimato a far valere eventuali vizi di tale atto attraverso l’impugnazione della successiva cartella esattoriale. Quest’ultima, infatti, può essere impugnata esclusivamente per vizi propri. Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 2743 del 4 febbraio 2025.

La vicenda processuale
Alla base della vicenda processuale c’è un atto mediante il quale l’Agenzia delle entrate aveva contestato un maggior reddito ad una Srl.  Successivamente, in base alla presunzione che la stessa società avesse distribuito utili tra i soci, è stato notificato un atto di accertamento anche nei confronti dei singoli soci.

Uno dei soci non ha impugnato l’avviso di accertamento emesso direttamente nei suoi confronti. Di conseguenza, gli è poi stata notificata la conseguente cartella di pagamento.

Contro quest’ultimo atto il contribuente ha presentato ricorso in Commissione tributaria. Quest’ultima ha respinto le osservazioni di parte, constatando che la mancata impugnazione dell’avviso di accertamento sottostante alla cartella stessa aveva determinato il consolidamento del debito tributario e, di conseguenza, il contribuente poteva far valere, in questa sede, solo vizi inerenti alla cartella.

In sede di appello la Ctr del Lazio, con decisione n. 4895/2016, considerato che non era stata fornita la prova della notifica dell’accertamento in capo alla società, ha ritenuto che il socio fosse legittimato a far valere anche vizi inerenti all’atto di accertamento da lui personalmente ricevuto.

Secondo i giudici di appello, in pratica, l’omessa prova della notifica dell’atto di accertamento societario, aveva determinato l’inesistenza giuridica dell’atto impositivo personale.

La Corte di cassazione, a seguito del ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria, ha richiamato il proprio principio consolidato, secondo il quale “…qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.

Sulla base di tale principio si è, quindi, affermato che una cartella di pagamento, avente fondamento in un precedente avviso di accertamento notificato e non impugnato, può essere contestata “…solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l’avviso di accertamento presupposto.

I giudici hanno evidenziato che, in tema di accertamento in capo al socio di un reddito derivante dalla presunta distribuzione di utili realizzati dalla società a ristretta base partecipativa, la validità dell’avviso societario rappresenta un presupposto necessario affinché sia operabile la presunzione di attribuzione degli utili ai soci. Ciò, però, “…non esclude che il socio sia tenuto ad impugnare l’avviso individuale, facendo valere i vizi dell’atto impositivo, anche nell’ipotesi in cui derivino dall’invalidità dell’avviso societario, non potendo recuperare il rimedio in sede di impugnazione della cartella”.

In merito alla presunta mancata notifica dell’accertamento societario, i giudici hanno rilevato che la notifica rappresenta una mera condizione di efficacia dell’atto, e non un suo elemento costitutivo. Di conseguenza un eventuale vizio di notifica diventa irrilevante nel momento in cui lo scopo della notifica è stato, comunque, raggiunto.

Quest’ultima circostanza era provata dal fatto che l’atto notificato alla società era poi stato allegato all’atto di accertamento personale e, quindi, il socio ne era venuto direttamente a conoscenza.

Alla luce di ciò, con la pronuncia in esame, la Suprema Corte ha affermato che il contribuente mediante l’impugnazione della cartella poteva far valere esclusivamente rilievi ad essa attinenti e non vizi dell’atto di accertamento. Né, tantomeno, la parte poteva sostenere l’inesistenza o la nullità dell’atto a lui notificato quale socio, a causa dell’omessa notifica dell’atto societario.

Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria è stato, quindi, accolto, senza necessità di rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria di appello.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale