
06 Mar Per la detrazione dell’Iva la fattura deve essere completa
Ai fini della detrazione dell’Iva, o dell’applicazione del meccanismo del reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi (tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto) devono contenere l’indicazione dell’entità e della natura dei servizi stessi, oltre alla specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati. Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza n. 3225 dell’8 febbraio 2025, accogliendo un ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria e cassando la decisione dei giudici tributari di merito. I magistrati di piazza Cavour hanno inoltre precisato che il contribuente che chiede la detrazione dell’Iva ha l’onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l’inerenza delle prestazioni alla propria attività d’impresa, e se l’Amministrazione ritiene necessari ulteriori elementi ai fini della valutazione della richiesta, ha il preciso onere di fornirli puntualmente.
Il caso e la decisione dei giudici di merito
L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di un’impresa edile individuale un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione un maggior reddito derivante da indebite deduzioni relative a costi ed operazioni inesistenti.
In particolare, l’atto accertativo del Fisco aveva come suo presupposto l’emissione di fatture con il meccanismo del cosiddetto reverse charge in difetto dei presupposti di cui all’articolo 17, sesto comma, del Dpr n. 633/1972, dati, in particolare, dalla genericità delle prestazioni indicate nei documenti contabili attenzionati.
Impugnato l’atto impositivo dinanzi la competente Commissione tributaria provinciale di Avellino, quest’ultimo veniva annullato dai giudici tributari di primo grado e dello stesso avviso erano anche i magistrati tributari d’appello ai quali l’Agenzia si era rivolta per far valere le proprie ragioni.
I giudici di merito, sostenevano che erano da considerarsi erronei e infondati i rilievi mossi dall’ufficio all’applicazione del meccanismo del reverse charge, poiché le fatture in contestazione recavano un riferimento a “lavori eseguiti nei cantieri di Bologna, operazione non soggetta ad Iva ai sensi del comma 6, art. 17 D.P.R. 633/72” e questo consentiva di ricondurre le prestazioni a un rapporto di subappalto nell’ambito di attività edilizia, chiaramente soggetto all’applicazione della disciplina del reverse charge.
Il ricorso in Cassazione
Contro tali determinazioni dei giudici tributari, l’Amministrazione finanziaria decideva di proporre ricorso di ultima istanza dinanzi la suprema Corte di cassazione. In particolare, l’Agenzia delle entrate ha contestato il fatto che le fatture oggetto dell’avviso di accertamento consentissero l’applicazione del meccanismo del reverse charge.
Tale meccanismo costituisce una deroga al principio generale secondo cui il versamento dell’Iva è posto a carico del soggetto passivo d’imposta e non è dunque passibile di applicazione analogica.
Lo stesso è stato esteso, ad opera dell’articolo 1, comma 44, della legge n. 296/2006 alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.
Dunque, sostiene ancora il Fisco, l’impresa edile unipersonale aveva l’onere di far in modo che le fatture dalla stessa emesse fossero precise e dettagliate mentre le stesse risultavano invece connotate da genericità ed erano quindi del tutto inidonee a consentire l’individuazione delle caratteristiche delle prestazioni di servizi rese.
La decisione della Corte
I magistrati di piazza Cavour, chiamati a pronunciarsi definitivamente sulla questione, hanno avallato le tesi dell’Amministrazione finanziaria, cassando la decisione dei giudici tributari di merito.
I supremi giudici, infatti, dopo aver ricordato che, tanto con riferimento agli accertamenti in materia di Iva quanto a quelli in materia di imposte dirette, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell’impresa solo se è idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate, hanno precisato che ai fini della detrazione Iva, le fatture per prestazioni di servizi – fra le quali rientrano le obbligazioni dedotte in un rapporto di subappalto, – devono contenere l’indicazione dell’entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati.
Inoltre, richiamando anche precedenti arresti giurisprudenziali sul punto (Cassazione n. 224/21; Cassazione n. 32280/18), hanno chiarito che spetta al contribuente, il quale invochi il proprio diritto a dedurre costi o detrarre l’Iva, la prova dell’inerenza del bene o del servizio acquistato all’attività imprenditoriale, avendo lo stesso il preciso onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni ovvero di fornire anche eventuali elementi integrativi rispetto alle fatture che l’ufficio ritenga necessari ai fini della valutazione della richiesta.
Tali principi e considerazioni, ha proseguito la Corte, valgono naturalmente anche nel caso in cui il contribuente ritenga che le prestazioni siano assoggettate al reverse charge, la cui applicazione richiede proprio che l’imprenditore documenti in modo adeguato la prestazione mediante la fattura, dimostrando altresì l’inerenza della prestazione.
La Corte di cassazione, ha dunque accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassato la decisione dei giudici tributari di merito ed enunciato il puntuale principio di diritto a mente del quale “Ai fini della detrazione dell’Iva, ovvero dell’applicazione del meccanismo del cd. reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l’indicazione dell’entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati; pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell’Iva ha l’onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l’inerenza delle prestazioni alla propria attività d’impresa, ed ove l’Amministrazione ritenga necessari ulteriori elementi ai fini della valutazione della richiesta, di fornire anche tali elementi”.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale
