Se l’operazione non è soggetta a Iva il diritto alla detrazione è precluso

Se l’operazione non è soggetta a Iva il diritto alla detrazione è precluso

I giudici della Corte Ue chiariscono che nell’ipotesi in cui il venditore non può più rettificare la fattura relativa all’operazione e l’acquirente si trova quindi nell’impossibilità di ottenere il rimborso dell’Iva indebitamente fatturata dal venditore, l’acquirente deve poter rivolgere la sua domanda di rimborso direttamente all’amministrazione tributaria.

La fattispecie e la questione pregiudiziale
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dei principi di neutralità dell’Iva, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nonché degli articoli 2, 19, 168 e 203 della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’amministrazione finanziaria ad una società rumena (società A) in relazione ad avvisi di accertamento che ponevano, a carico di tale società (cessionaria) il pagamento dell’Iva supplementare e degli oneri accessori a quest’ultima.

In particolare, l’autorità giurisdizionale competente ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la seguente questione, con cui si chiede di conoscere se i principi di neutralità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, disciplinati dagli articoli 2 e 19, nonché dall’articolo168 della direttiva Iva, in combinato disposto con l’articolo 203, ostino al diniego del riconoscimento del diritto alla detrazione dell’Iva assolta a titolo di un’operazione di vendita, poi riqualificata dall’amministrazione tributaria come trasferimento d’impresa non rientrante nell’ambito di applicazione dell’Iva, qualora l’imposta sia già stata riscossa dallo Stato e il suo rimborso, in base alla normativa nazionale, non possa essere effettuato.

Le valutazioni della Corte Ue
Tramite la questione sollevata, il giudice ‘a quo’ chiede, in sostanza, se gli articoli 168 e 203 della direttiva Iva nonché i principi di neutralità dell’Iva e di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi amministrativa nazionale che non consente a un soggetto passivo di ottenere la detrazione dell’Iva pagata a monte su un’operazione che, in seguito ad una verifica fiscale, è stata riqualificata dall’amministrazione tributaria come operazione non soggetta all’Iva, anche quando risulta impossibile o eccessivamente difficile per tale soggetto passivo ottenere, da parte del venditore, il rimborso dell’Iva così indebitamente pagata.

Nella controversia in esame, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che l’operazione che ha avuto luogo tra la società cedente (B) e la società cessionaria (A), per quanto riguarda il secondo di tali soggetti passivi, è stata definitivamente qualificata come operazione non soggetta all’Iva dall’amministrazione tributaria rumena e che B è impossibilitata a rettificare la fattura relativa a tale operazione nonché la dichiarazione Iva a seguito della scadenza del termine di prescrizione previsto a tal fine.

A tal proposito, coerentemente con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza unionale, nella situazione in cui un soggetto passivo ha pagato un importo di Iva indebitamente fatturato, spetta in via di principio all’emittente della fattura procedere alla rettifica di quest’ultima, fermo restando che, in assenza di una disposizione, nella direttiva Iva, relativa alla rettifica, da parte di chi emette la fattura, dell’Iva indebitamente fatturata, spetta in via di principio agli Stati membri determinare le condizioni in cui l’imposta può essere rettificata.

Infatti, per garantire la neutralità dell’Iva, spetta agli Stati membri contemplare, nel rispettivo ordinamento giuridico interno, la possibilità di rettificare ogni imposta indebitamente fatturata, purché chi ha emesso la fattura dimostri la propria buona fede.

Dalla giurisprudenza della Corte emerge altresì che una normativa nazionale in forza della quale, da un lato, il prestatore che ha versato erroneamente l’Iva alle autorità tributarie è legittimato a chiederne il rimborso e, dall’altro, il destinatario dei servizi può esercitare un’azione civilistica di ripetizione dell’indebito contro tale prestatore rispetta i principi di neutralità dell’Iva e di effettività.

Tale sistema, infatti, consente al destinatario gravato dell’Iva erroneamente fatturata di ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate.

Laddove, come nella fattispecie in commento, il rimborso risulti impossibile o eccessivamente difficile, i principi di neutralità dell’Iva e di effettività impongono che gli Stati membri prevedano gli strumenti necessari per consentire al destinatario di recuperare l’imposta indebitamente fatturata e pagata, in particolare inviando la sua domanda di rimborso direttamente all’amministrazione tributaria.

Pertanto, poiché il venditore non può più rettificare la fattura relativa all’operazione e l’acquirente si trova quindi nell’impossibilità di ottenere il rimborso dell’Iva indebitamente fatturata da parte del venditore, l’acquirente deve poter rivolgere la sua domanda di rimborso direttamente all’amministrazione tributaria.

Tuttavia, la domanda di rimborso deve essere distinta da una domanda di detrazione dell’Iva.

Difatti, il regime delle detrazioni mira a sgravare interamente il soggetto passivo dall’onere dell’Iva dovuta o assolta nell’ambito di tutte le sue attività economiche e l’esercizio del diritto a detrazione è limitato alle sole imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti a un’operazione soggetta all’Iva o versate in quanto dovute.

Pertanto, in assenza di un’operazione soggetta all’Iva, un soggetto passivo non può far valere il diritto alla detrazione dell’Iva in relazione a tale operazione.

Le conclusioni della Corte Ue
Tutto ciò premesso, la Corte Ue  perviene alla conclusione che gli articoli 168 e 203 della direttiva Iva nonché i principi di neutralità dell’Iva e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa o a una prassi amministrativa nazionale che non consente a un soggetto passivo di ottenere la detrazione dell’Iva pagata a monte su un’operazione che, a seguito di una verifica fiscale, è stata riqualificata dall’amministrazione tributaria come operazione non soggetta all’Iva, anche quando risulta impossibile o eccessivamente difficile per tale soggetto passivo ottenere, da parte del venditore, il rimborso dell’Iva in tal modo indebitamente pagata. Tali principi richiedono tuttavia che, in una situazione del genere, detto soggetto passivo possa rivolgere la sua domanda di rimborso direttamente all’amministrazione tributaria.

Data sentenza

13 marzo 2025

Numero causa

C 640/2023

Nome delle parti

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea,

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

contro

Greentech SA



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale