
09 Mag Il ricorso al rifiuto del rimborso accetta nuove motivazioni del Fisco
Con l’ordinanza n. 8180 del 28 marzo 2025 la sezione tributaria della Corte di cassazione ha definito le facoltà riconosciute all’Amministrazione finanziaria nei giudizi avverso il diniego di rimborso.
La decisione in esame muove da un ricorso presentato da una società in fallimento contro il diniego di rimborso dell’Iva per l’anno 2007. La società deduceva di aver pagato erroneamente l’aliquota ordinaria invece di quella agevolata del 10% per la vendita di unità immobiliari ristrutturate.
Il cessionario, ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione dell’eccedenza, aveva insinuato il credito al passivo del fallimento.
L’Agenzia delle entrate aveva rigettato la richiesta di rimborso, ritenendo che l’unica procedura corretta per ottenere il rimborso fosse quella prevista dall’articolo 26 del decreto Iva ossia tramite nota di variazione, ma la società, essendo decorso un anno, non aveva potuto procedere con tale procedura.
Al di là della questione oggetto di ricorso, la Corte di cassazione, con la sentenza in esame, coglie l’occasione per ribadire alcune conclusioni già raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità in tema di azioni di rimborso.
L’articolo 19, comma 1, lett. g), Dlgs n. 546/1992 include fra gli atti autonomamente impugnabili “il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti”.
È noto che nei giudizi di rimborso, la domanda del ricorrente introduce un’azione di condanna che si affianca a quella di accertamento dell’esistenza del diritto di credito vantato. In caso di impugnazione del diniego espresso, all’annullamento del provvedimento emanato dall’ente impositore si aggiungono, quindi, la domanda di accertamento del credito e la domanda di condanna al rimborso.
Il giudizio è, comunque, di natura impugnatoria (dell’atto di diniego), la giurisprudenza, però, muovendo dal presupposto per cui il diniego espresso di rimborso non è un provvedimento impositivo, ritiene che non debba esplicitare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa azionata. Di contro, si ritiene sufficiente e adeguata una motivazione che delinei gli aspetti essenziali delle ragioni del provvedimento, anche limitandosi ad affermare l’insussistenza dei presupposti di legge per il rimborso richiesto.
Di conseguenza, la Cassazione ha più volte chiarito che l’Amministrazione non è vincolata dalla motivazione dell’atto che respinge la domanda di rimborso, perché questa motivazione non limiterebbe il diritto dell’ufficio, che resiste alla pretesa del contribuente di esercitare la facoltà di controdeduzione prevista all’articolo 23 del Dlgs n. 546/992, con argomentazioni qualificabili come mere pretese, non soggette ad alcuna preclusione processuale.
Quanto premesso è stato ribadito dalla sentenza in commento che ha precisato che l’Agenzia delle entrate può quindi prospettare, senza che si determini vizio di ultrapetizione, argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa, poiché, in tal caso, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore, che deve fornire la prova della propria domanda, mentre l’ufficio non ha esplicitato una “pretesa” (impugnata dal contribuente), quale l’avviso di accertamento o di liquidazione, o l’irrogazione di una sanzione.
Ne consegue che, non potendosi attribuire alla motivazione del provvedimento di rigetto (equivalente, peraltro, al “silenzio-rifiuto, del pari impugnabile) il carattere dell’esaustività, può ritenersi adeguata una motivazione del diniego che delinei gli aspetti essenziali delle ragioni di tale decisione e che si fondi sull’insussistenza dei presupposti per il rimborso, richiamando altresì le norme di riferimento e gli eventuali provvedimenti adottati.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale
