Deduzione costi infragruppo: l’inerenza deve essere effettiva

Deduzione costi infragruppo: l’inerenza deve essere effettiva

La suprema Corte ha statuito, con la pronuncia n. 9132/2025, in materia di accertamento societario, che se la controllante, per vincoli interni al gruppo, è in condizioni di governare l’attività delle controllate, indirizzandone le condotte economiche, non può rilevare, ai fini dell’inerenza, il dato della sussistenza di contratti tra soggetti che appartengono al pool societario.
In altri termini, i giudici romani hanno affermato che i costi per le spese sostenute dalla casa madre e ribaltate sulla società figlia, pur se funzionali al coordinamento tra società direzionale e filiale, possono qualificarsi inerenti ai ricavi della succursale e quindi essere dedotte dal relativo reddito di impresa solamente allorquando tradotte in servizi effettivamente e puntualmente resi a quest’ultima.

I fatti
L’Agenzia delle entrate ha notificato un atto d’accertamento nei confronti di una società, consociata italiana appartenente a un gruppo multinazionale.
Con l’avviso di accertamento sono state contestate e recuperate a tassazione una maggiore imposta Ires, una maggiore imposta Irap, nonché applicate le relative sanzioni amministrative.
Avverso il suddetto atto dell’Amministrazione finanziaria, la società ha presentato ricorso presso la competente Ctp di Milano, la quale, però, ha rigettato la domanda, confermando la bontà dell’operato dell’ufficio finanziario.
La società, dunque, ha proposto appello verso la predetta pronuncia dinnanzi alla Ctr Lombardia che, invece, ha accolto le doglianze della stessa, annullando l’avviso di accertamento impugnato sulla base della seguente motivazione: sono debitamente provate, non solo l’effettività dei costi intercorsi tra le società del gruppo, ma soprattutto l’inerenza degli stessi rispetto all’attività imprenditoriale svolta dalla consociata italiana della medesima realtà industriale.
Avverso la determinazione dei giudici di seconde cure, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l’erroneità dell’annullamento dell’avviso di accertamento operato dai magistrati lombardi, in quanto la documentazione prodotta dalla società, circa l’effettività dei costi sostenuti per i servizi infragruppo, era da ritenersi inadeguata.

La decisione della Corte
Chiamati a pronunciarsi sulla questione, i giudici di piazza Cavour hanno accolto l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria, annullando la decisione dei magistrati di secondo grado e rinviando, per un nuovo esame, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione.
In particolare, i magistrati capitolini hanno affermato come tutti i costi addebitati dalla società controllante alle società controllate e relativi agli esborsi per attività direzionali, amministrative, legali e tecniche, anche se avvenuti in esecuzione di puntuali previsioni contrattuali, possono validamente essere dedotti dal reddito della controllata solamente allorché questa ultima tragga dal servizio remunerato un’effettiva e determinabile utilità economico-imprenditoriale.
Le spese sostenute dalla casa madre e rindebitate alla società figlia, hanno infatti proseguito i magistrati di ultima istanza, pur se funzionali al coordinamento tra la filiale e la sede centrale possono qualificarsi inerenti ai ricavi della succursale e, dunque, essere dedotti dal relativo reddito di impresa, purché si siano tradotti in servizi effettivamente resi a quest’ultima.

Per quanto concerne, poi, il tema della prova da fornire in giudizio circa i costi asseritamente sostenuti e dedotti dal reddito, la Corte, anche richiamando propri precedenti arresti sul punto (cfr Cassazione nn. 23027/2015 e 32422/2018) ha chiarito che, in ipotesi di servizi forniti a società infragruppo, l’onere della prova in ordine all’esistenza e inerenza dei costi sopportati è a carico della medesima società che affermi di aver ricevuto il servizio dietro il pagamento di un corrispettivo monetario. Inoltre, il corrispettivo pagato alla capogruppo, al fine di essere concretamente deducibile/detraibile da parte della consociata italiana, deve essere reso a fronte di un’utilità concreta ed effettiva ed essere puntualmente documentato e dimostrato.

Nel caso in esame, hanno proseguito i giudici romani, laddove i costi – della cui deducibilità si controverte – scaturiscano da accordi puntuali (i cosiddetti “cost sharing agreements“), non può ritenersi in alcun modo sufficiente l’esibizione del contratto riguardante le prestazioni di servizi forniti dalla controllante alle controllate, né la fatturazione dei corrispettivi, richiedendosi, al contrario, la specifica allegazione di quegli elementi necessari per determinare l’utilità effettiva o potenziale conseguita dalla consociata che riceve il servizio dietro versamento del pagamento monetario.

Dunque, hanno concluso i magistrati di Roma, di fronte a una realtà societaria in cui la controllante, per vincoli interni al gruppo, è posta in condizione di governare l’attività delle controllate, non può mai rilevare ed essere bastevole, ai fini della prova dell’inerenza di un costo, il semplice dato della sussistenza di contratti fra i soggetti che appartengono al pool societario, rappresentando detto profilo un dato neutro e di superficie, addirittura ovvio in una logica di gruppo siffatta.
Al contrario, occorre sempre, per una corretta deducibilità e detraibilità dei costi, la puntuale allegazione da parte del contribuente della tipologia dei costi sostenuti, della natura e specificità delle prestazioni rese, della dimensione reale e tangibile delle utilità che se ne sono tratte, nonché dell’avvenuta e dettagliata documentazione degli esborsi e dei costi correlati.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale