Rimborso delle ritenute sulla pensione, serve la quantificazione dell’importo

Rimborso delle ritenute sulla pensione, serve la quantificazione dell’importo

L’istanza di rimborso deve contenere l’esatta quantificazione dell’importo di cui si richiede la restituzione: le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all’ammontare delle ritenute sui redditi delle persone fisiche, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta. Il principio già affermato da tempo dalla Corte di cassazione viene confermato in una recente decisione (Cassazione, ordinanza n. 15058 del 5 giugno 2025).

Il caso controverso
La controversia in commento deriva dalla impugnazione da parte di una signora pensionata del silenzio – rifiuto opposto a seguito di istanza di rimborso di ritenute operate nel periodo 2010/2013 sulla propria pensione integrativa. A parere della istante le ritenute avrebbero dovuto essere operate in base all’aliquota prevista dall’articolo 11, Dlgs n. 252/2005, che prevede l’applicabilità di una aliquota agevolata del 15 per cento.

Il giudice tributario del primo grado rigettava il ricorso rilevando la determinante circostanza della mancanza di documentazione a sostegno della pretesa.

I giudici del gravame riconoscevano invece il diritto della contribuente al rimborso prendendo atto della documentazione prodotta nel corso del giudizio d’appello e rilevando come essa fosse sufficiente a determinare l’accesso alla valutazione della fondatezza, nel merito, dell’istanza.

L’Agenzia ricorreva in cassazione deducendo, tra gli altri motivi, la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettera g), del Dlgs n. 546/1992 in quanto non si sarebbero realizzati i presupposti per la formazione del silenzio-rifiuto.

La decisione della Corte di cassazione
Con l’ordinanza in commento i giudici della Corte di cassazione, dopo aver rilevato che è invero pacifico che la formazione del silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria è impugnabile nel caso previsto dalla disposizione contenuta all’articolo 19, comma 1 lettera g, Dlgs n. 546/1992 e che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito come in tal caso l’istanza debba contenere l’esatta quantificazione dell’importo di cui si richiede la restituzione, hanno affermato che “le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all’ammontare delle ritenute Irpef, nonché della indicazione degli importi chiesti in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta”. Gli stessi giudici concludono ritenendo che “né tale vizio è sanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato […] Tuttavia, ai fini della quantificazione, peraltro operata poi in sede giudiziale dalla contribuente, la certificazione non era necessaria, essendo sufficiente indicare le somme ai fini di consentire all’amministrazione di valutare la fondatezza o meno della pretesa”.

Brevi osservazioni
L’articolo 38 del Dpr n. 602/1973 dispone che l’istanza di rimborso deve essere presentata alla allora Intendenza di finanza “entro il termine di diciotto mesi dalla data del versamento” del quale si chiede la restituzione.

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (sentenza della Cassazione n. 3250/2000) deve necessariamente ritenersi che una tale istanza, per essere valida, deve contenere gli estremi del versamento stesso, e cioè, nella specie, l’ammontare delle ritenute operate sulla tredicesima e quattordicesima mensilità in relazione ai periodi di imposta non superiori ai diciotto mesi precedenti la presentazione della istanza stessa: la quale, in quanto presentata senza le suddette indicazioni, non può dunque ritenersi ammissibile, non essendo stato l’Ufficio adito posto in condizioni di valutare la fondatezza o meno della richiesta del contribuente. Ne consegue che, in relazione a una tale istanza, non può considerarsi formato il silenzio-rifiuto, idoneo a consentire la proposizione del ricorso avanti alla giudice tributario.

Occorre quindi sottolineare che esiste una vera e propria impossibilità per l’Ufficio di evadere le richieste di rimborso in commento in assenza delle puntuali indicazioni dell’ammontare delle ritenute che si afferma essere state effettuate e dell’importo che il contribuente intende chiedere in restituzione: le domande di restituzione prive di tali elementi sarebbero da considerarsi dunque “assolutamente incerte” nell’individuazione dell’oggetto richiesto.

In altra successiva pronuncia sempre la Suprema corte (Cassazione, sentenza n. 21400/2012) ha affermato che “le domande prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all’ammontare delle ritenute IRPEF, nonchè l’indicazione degli importi chiesti in restituzione non possono considerarsi giuridicamente valide, e non sono dunque idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, anche perchè non consentono all’Ufficio adito di valutare la fondatezza o meno della richiesta del contribuente. Tale vizio non risulta neppure sanabile con il successivo deposito di documenti atti a colmare le lacune delle istanze, cio’ in quanto tale deposito andrebbe comunque ritenuto tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto essere iniziato, in ragione dell’assenza dei presupposti atti alla formazione, e dunque all’impugnazione, del silenzio-rifiuto”.

Nel caso in commento la contribuente peraltro aveva allegato l’impossibilità di determinare gli importi a causa della mancata quantificazione da parte dell’ente previdenziale che erogavo il trattamento tassato. Tuttavia, ai fini della quantificazione, peraltro operata poi in sede giudiziale dalla contribuente, la certificazione non era necessaria, essendo sufficiente indicare le somme al fine di consentire all’Agenzia di valutare la fondatezza o meno della pretesa.

In definitiva, in assenza di tale adempimento, non potendosi ritenere realizzato il silenzio-rifiuto, l’istanza di rimborso era da considerarsi inammissibile sin dal primo grado di giudizio. In altri termini, l’istanza è una domanda formale rivolta a un ufficio o autorità per ottenere una determinata azione o decisione. Per essere valida, l’istanza deve contenere tutti gli elementi necessari per consentire all’ufficio di prendere in considerazione la richiesta e di valutare la sua fondatezza. Nel caso specifico, l’istanza relativa a ritenute fiscali deve indicare l’importo delle ritenute, in modo che l’ufficio possa verificarne l’esistenza e l’ammontare.

Se l’istanza non contiene questi elementi, non può essere processata dall’ufficio, poiché mancano i dati necessari per valutare la fondatezza della richiesta. In questo caso, l’istanza è considerata inammissibile, cioè non accettata per il suo difetto di completezza e chiarezza.

Il suddetto onere di chiarezza e completezza si ricollega alla qualità del contribuente che presenti una domanda di rimborso, che per consolidato orientamento giurisprudenziale (tra le altre, cfr. sentenze di Cassazione n. 15026/2014, n. 6550/2012, n. 29613/2011) hanno sottolineato che quando si è in presenza di una domanda di rimborso fiscale avanzata del contribuente, quest’ultimo riveste la qualità di attore in senso non soltanto formale – come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo – ma anche in senso sostanziale.

Ne discende che è proprio sul contribuente che ha avanzato la domanda di rimborso che grava l’onere di specificare gli importi, le ragioni ed allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato in domanda e che danno diritto alla sua richiesta.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale