
03 Lug Rimborso spese viaggio del medico: è una somma soggetta a tassazione
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 15337/2025, ha statuito che hanno natura retributiva e quindi concorrono a formare il reddito, in ragione del principio di onnicomprensività sancito dall’articolo 51, comma, 1 del Tuir, le indennità percepite da un medico specialista ambulatoriale a titolo di “rimborso spese di viaggio”.
Le stesse, infatti, devono essere correttamente ricomprese tra le somme a qualunque titolo percepite in relazione al rapporto di lavoro dipendente.
La vicenda processuale
Un medico specialista ambulatoriale impugna l’atto di diniego di rimborso emesso dall’Agenzia delle entrate con riferimento alle somme percepite a titolo di rimborso spese di viaggio per diversi anni di imposta.
Il giudice tributario di primo grado annullava l’atto ritenendo che le spese eccedenti l’ordinaria prestazione lavorativa non erano reddito imponibile.
Alle stesse conclusioni giungevano i giudici di secondo grado che, dunque, rigettavano il ricorso.
L’Agenzia delle entrate, quindi, proponeva ricorso in Cassazione lamentando l’errore di diritto compiuto dai giudici di merito, cioè la qualificazione risarcitoria e quindi non tassabile ai fini Irpef delle somme corrisposte ai medici specialisti ambulatoriali ai fini del ristoro delle spese di viaggio sostenute per garantire il servizio di assistenza medica in un comune differente da quello di residenza.
La decisione della suprema Corte
La Cassazione ha accolto le tesi dell’amministrazione finanziaria cassando le pronunce dei giudici di merito.
Secondo la Cassazione, infatti, il rimborso di spese di viaggio, finalizzato all’esercizio della professione in un luogo diverso da quello di residenza, è diverso dalle indennità percepite per le trasferte ex articolo 51 comma 5 del Tuir.
Esse, inoltre, non sono annoverabili in nessuna delle ipotesi legali di deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente previsto dall’articolo 51 comma 1 del Tuir.
Nel caso di specie, a differenza di quanto previsto dai commi da 5 a 8 dell’articolo 51 del Tuir, si tratta di un’indennità corrisposta al medico per svolgere attività di ambulatorio al di fuori del proprio comune di residenza che, invero, rappresenta una fattispecie differente da quella della trasferta comandata al difuori del comune della sede di lavoro (risoluzione n. 106/2015).
A tal proposito, si evidenzia che l’istituto della trasferta al di fuori della sede di lavoro contrattualmente prevista trova autonoma disciplina nell’articolo 32 dell’Accordo collettivo nazionale di lavoro per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalità sanitarie ai sensi dell’articolo 48 della legge n. 833/1978 e dell’articolo 8 del Dlgs n. 502 del 1992 e successive modifiche e integrazioni.
L’emolumento in esame non può essere ricondotto nemmeno alla previsione derogatoria di cui al comma 2 lettera d) dell’articolo 51 Tuir. Tale ultimo disposto normativo, infatti, prevede che non concorrono a formare il reddito “le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici”. Questa fattispecie, infatti, non riguarda i rimborsi in oggetto dal momento che si tratta di spostamenti individuali non riconducibili alle così dette prestazioni di servizi di trasporto collettivo previste dal ridetto articolo.
Con la decisione in oggetto si dà continuità, dunque, all’orientamento già espresso precedentemente dalla medesima Cassazione, secondo cui il rimborso spese di accesso, indicato nell’articolo 35 del Dpr n. 271/2000 che prevede la corresponsione di una somma per il raggiungimento della sede di lavoro che si trovi in un comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, è diverso dalle indennità percepite per le trasferte di cui all’articolo 51, comma 5 del Tuir.
Sulla base delle motivazioni espresse, la Suprema corte di cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’amministrazione finanziaria e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha rigettato l’originario ricorso proposto dal contribuente medico ambulatoriale.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale
