Il controllo del giudice nazionale non può essere limitato ai danni gravi

Il controllo del giudice nazionale non può essere limitato ai danni gravi

La Corte Ue, con la sentenza del 3 luglio 2025, causa C-605/2023, ha chiarito che il diritto europeo osta a una normativa di uno Stato membro che limiti la portata del controllo giurisdizionale nell’ambito di una domanda di sospensione dell’esecuzione provvisoria di una misura amministrativa coercitiva a carattere penale, alla verifica dell’esistenza di danni gravi o irreparabili, escludendo qualsiasi possibilità per il giudice di valutare se quest’ultima sia, apparentemente, illegittima.

Nell’agosto 2023, alcuni ispettori dell’Agenzia nazionale delle entrate della Bulgaria hanno effettuato un’ispezione in un punto vendita di specialità alimentari da asporto, gestito da una Srl bulgara. In occasione di tale accesso, i funzionari, senza rivelare le loro identità, hanno acquistato delle merci, per un modico importo, pagato in contanti e accettato da un dipendente della società, senza emissione di scontrino fiscale.

Dopo aver dichiarato la veste pubblica in cui agivano, i funzionari hanno proceduto a un controllo della corrispondenza tra le vendite registrate durante lo stesso giorno in un brogliaccio dei conti giornaliero e la liquidità che si trovava nella cassa dell’esercizio. È stato, così, constatato che le vendite erano state registrate per un certo ammontare mentre le somme in contanti che si trovavano in questa cassa ammontavano a poco meno del doppio.

Sulla base di tali constatazioni, è stato redatto un verbale di infrazione amministrativa nei confronti della società, con consequenziale inflizione alla Srl di una sanzione pecuniaria.

Successivamente, l’Agenzia delle entrate bulgara ha emesso un’ingiunzione, in applicazione della normativa nazionale, con la quale ha imposto una misura amministrativa coercitiva di apposizione dei sigilli al locale commerciale in cui era stata commessa la violazione amministrativa, della durata di quattordici giorni. In aggiunta a detta ingiunzione, è stata ordinata l’esecuzione provvisoria di tale misura a partire dal mese successivo.

La società ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo di Blagoevgrad contro, da un lato, l’ingiunzione relativa alla misura amministrativa coercitiva e, dall’altro, l’ordinanza di esecuzione provvisoria di tale misura. Il giorno seguente, la compagine ha proposto, nell’ambito del medesimo procedimento, una domanda di sospensione dell’esecuzione provvisoria della misura amministrativa coercitiva.

Il giudice del rinvio si chiede se tale mezzo di ricorso costituisca un ricorso effettivo, ai sensi dell’articolo 47, primo comma, della Carta, che – si ricorda – prevede che “ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice … Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato ….

In sintesi, il giudice bulgaro, che evidenzia d’altronde il carattere penale di una misura di apposizione di sigilli, come quella sottoposta al suo esame, nutre dei dubbi riguardo alla possibilità che un controllo limitato alla verifica dell’esistenza di un danno grave o difficilmente riparabile assicuri l’efficacia dei mezzi di protezione contro l’esecuzione provvisoria, ai sensi sia dell’articolo 47, primo comma, della Carta che dell’articolo 6, paragrafo 1 della Cedu.

La questione pregiudiziale
Ciò premesso, il Tribunale amministrativo di Blagoevgrad ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

  • se occorra interpretare l’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali Ue nel senso che esso consente una normativa nazionale di tutela contro l’esecuzione provvisoria di misure introdotte dal legislatore nazionale per garantire l’interesse contemplato dall’articolo 273 della direttiva Iva, malgrado che la portata del controllo del tribunale sia limitata alla verifica dell’esistenza di un danno subìto nell’ambito di tale normativa nazionale.

La sentenza
La Corte premette che, secondo una consolidata giurisprudenza, eventuali misure amministrative coercitive inflitte dalle amministrazioni tributarie nazionali in materia di Iva, come un’apposizione di sigilli a un locale commerciale nel quale siano state constatate delle violazioni della legge in materia di Iva, costituiscono un’attuazione degli articoli 2 e 273 della direttiva Iva e, pertanto, del diritto dell’Unione. Inoltre, malgrado il carattere facoltativo dell’adozione di misure ai sensi del citato articolo 273, ai fini dell’esecuzione effettiva di un obbligo derivante dal diritto dell’Unione, le autorità nazionali possono vedersi obbligate a ordinare l’esecuzione immediata dell’obbligo in questione. In questo senso, tanto l’inflizione quanto l’esecuzione immediata, seppur provvisoria, di una misura amministrativa coercitiva come l’apposizione di sigilli a un locale commerciale devono rispettare il diritto fondamentale garantito dall’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali Ue.

Pertanto, osservano gli eurogiudici, sulla scorta dei propri precedenti, le misure adottate in virtù dell’articolo 273 della direttiva Iva non devono andare oltre quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi contemplati da tale norma, e non devono rimettere in discussione la neutralità dell’Iva o arrecare pregiudizio ai diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta, tra i quali, segnatamente, la libertà d’impresa.

Per quanto riguarda, dall’altro lato, l’effetto utile della decisione giurisdizionale che verrà emessa, occorre constatare che il rispetto effettivo del diritto dell’Unione può certo imporre l’esecuzione immediata, seppur provvisoria, di una misura adottata in applicazione di detto diritto. Tuttavia, ciò non toglie che occorre concedere misure provvisorie intese alla sospensione di un obbligo asseritamente illecito qualora esse siano necessarie per garantire la tutela riconosciuta dal diritto dell’Unione.

Al fine di valutare la necessità suddetta nel contesto dell’esecuzione immediata di una misura amministrativa coercitiva come quella irrogata nel caso in esame, occorre procedere non soltanto a un bilanciamento concreto degli interessi pubblici e privati che militano, rispettivamente, a favore e contro l’esecuzione in questione, ma anche ad un esame, almeno sommario, della legittimità della misura in argomento.

Infatti, in assenza di qualsiasi possibilità, per il giudice, di valutare la legittimità della misura amministrativa coercitiva da eseguire, la tutela giurisdizionale provvisoria prevista dall’articolo 47 della Carta non sarebbe effettiva, in quanto la domanda di sospensione potrebbe essere respinta anche nell’ipotesi in cui essa fosse intesa a ottenere la sospensione di una misura manifestamente illegittima.

Normativa bulgara e compatibilità con il diritto Ue
Quanto alla questione se la normativa fiscale bulgara rispetti i requisiti imposti dall’articolo 47 della Carta, i togati di Lussemburgo ricordano che il principio dell’interpretazione del diritto nazionale in senso conforme al diritto dell’Unione esige che i giudici nazionali, nel rispetto, segnatamente, del divieto di interpretazione contra legem del diritto nazionale, esercitino fino in fondo le loro attribuzioni, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena effettività della disposizione del diritto dell’Unione e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima. In virtù del principio del primato del diritto dell’Unione, inoltre, ove non possa procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto Ue, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di tale diritto ha, in quanto organo di uno Stato membro, l’obbligo di assicurare la piena efficacia di queste ultime disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione del diritto nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione che sia provvista di effetto diretto nella controversia di cui esso è investito.

Ciò posto, le disposizioni dell’articolo 47 della Carta devono essere considerate dotate di effetto diretto: quindi, nel caso specifico, incombe al giudice nazionale verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, se, come sostenuto dal governo bulgaro, il sistema di tutela giurisdizionale provvisoria previsto da tale diritto offra una possibilità di far esaminare, sotto il profilo giuridico e fattuale, delle ordinanze relative all’esecuzione provvisoria di una misura amministrativa coercitiva adottata ai sensi dell’articolo 273 della direttiva Iva, come l’apposizione di sigilli a un locale commerciale.

Qualora un’interpretazione siffatta si riveli impossibile, detto giudice deve disapplicare le disposizioni del diritto processuale nazionale che gli vieterebbero di valutare se la domanda di sospensione dell’esecuzione provvisoria di tale misura, sottoposta alla sua cognizione, sia giustificata, sotto il profilo giuridico e fattuale, in virtù di argomenti idonei, a prima vista, a rivelare l’illegittimità della misura in questione.

Conclusioni
L’articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro la quale, sulla scorta della facoltà prevista dall’articolo 273, primo comma, della direttiva Iva, limiti la portata del controllo giurisdizionale effettuato nell’ambito di una domanda di sospensione dell’esecuzione provvisoria di una misura amministrativa coercitiva a carattere penale alla verifica dell’esistenza di danni gravi o difficilmente riparabili che tale esecuzione provvisoria causerebbe, escludendo qualsiasi possibilità per il giudice investito di tale domanda di valutare se quest’ultima sia giustificata, sotto il profilo giuridico e fattuale, in virtù di argomenti idonei, apparentemente, a rivelare l’illegittimità della misura in questione.

Data della sentenza

3 luglio 2025

Numero della causa:
Causa C-605/2023

Nome delle parti:
«Ati-19» EOOD;
contro
Nachalnik na otdel «Operativni deynosti» – Sofia v Glavna direktsia «Fiskalen kontrol» pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale