Tax credit cinema: dal 30 settembre

Tax credit cinema: dal 30 settembre

Le domande riguardano i bonus destinati alle imprese che realizzano film, opere televisive e web, documentari, prodotti di animazione, cortometraggi e videoclip

Fissati i termini di apertura della sessione 2026 per la presentazione delle richieste preventive e definitive dei crediti d’imposta 2026 a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. Le richieste potranno essere inviate dalle 10 del 30 settembre e fino alle 23,59 del 14 ottobre 2026. A stabilirlo, il decreto direttoriale del 24 settembre 2026 della direzione generale Cinema e audiovisivo del ministero della Cultura.

L’apertura riguarda i crediti riconosciuti per la produzione di opere cinematografiche, opere televisive e web, documentari, opere di animazione, cortometraggi e videoclip. Per ciascuna tipologia è prevista, a seconda dei casi, la possibilità di presentare una richiesta preventiva oppure una richiesta definitiva in assenza della preventiva per opere già completate.

Modalità di presentazione
Le domande, precisa un avviso sul sito della direzione generale, devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma Dgcol. Per poter accedere alla procedura è necessario aver preventivamente attivato un account sulla piattaforma e completato la registrazione dell’anagrafica del richiedente. Inoltre, occorre essere dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) e di un dispositivo di firma digitale. Nella sezione “Crea nuova domanda” sono consultabili tutti i bandi attualmente aperti.

Il decreto chiarisce che, con termini diversi, le imprese potranno scegliere se presentare direttamente la richiesta definitiva per opere già concluse oppure seguire il procedimento ordinario che prevede prima la domanda preventiva e successivamente quella definitiva.

Per quanto riguarda l’assegnazione delle risorse, qualora le richieste ammissibili superino gli stanziamenti disponibili, il riconoscimento del credito avverrà nei limiti delle risorse finanziarie a disposizione. Le domande escluse potranno essere ripresentate nella prima sessione successiva senza dover versare nuovamente le spese di istruttoria.

Il credito riconosciuto in seguito alla richiesta preventiva sarà utilizzabile in compensazione per il 70% già dopo l’approvazione della domanda preventiva e per il restante 30% dopo l’approvazione della definitiva. La percentuale scende al 40% per le imprese a elevata capacità produttiva e finanziaria. In caso di sola richiesta definitiva, il credito è utilizzabile integralmente dopo l’approvazione.

Diverse le modalità di assistenza
Il ministero ricorda, inoltre, che, nella sezione del sito dedicata ai manuali d’uso, saranno disponibili il vademecum per la compilazione delle domande preventive e definitive di tax credit 2026 e la guida per la registrazione dei revisori.

Per il supporto operativo la Dg invita gli utenti a utilizzare innanzitutto gli strumenti di assistenza già presenti sulla piattaforma, tra cui la funzione online “Hai bisogno di aiuto?” e la documentazione consultabile nell’area dedicata al materiale informativo. In caso di ulteriori necessità, è possibile aprire un ticket attraverso la funzione “Assistenza” disponibile nell’area riservata della piattaforma, scegliendo tra il supporto informatico per le problematiche tecniche e il supporto relativo alla compilazione della modulistica.

L’help desk, come si legge nell’avviso, è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, con tempi medi di risposta pari a tre giorni lavorativi.

Al momento della richiesta occorre indicare il codice della domanda e descrivere il problema riscontrato. Le segnalazioni vengono gestite in ordine cronologico, con priorità per le procedure prossime alla scadenza. L’Amministrazione precisa, comunque, che saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste formulate secondo le modalità indicate e che, qualora un ticket non venga evaso entro il termine del procedimento, sarà comunque possibile procedere al riesame delle istanze pendenti e all’eventuale riammissione delle domande.

Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale