Locali da ballo: entro il 17 ottobre i versamenti non eseguiti a gennaio

Locali da ballo: entro il 17 ottobre i versamenti non eseguiti a gennaio

I gestori di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, che hanno goduto della sospensione dei versamenti di ritenute e addizionali sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati e dell’Iva, in agenda a gennaio 2022, sono chiamati a effettuarli entro il prossimo lunedì 17 ottobre, senza applicazione di alcuna sanzione o interesse.

La serrata di tali attività per pandemia, prevista prima dal Dl “Sostegni-bis” fino al 10 febbraio 2022 (articolo 6, comma 2, decreto legge n. 221/2021) e poi estesa dal “Sostegni-ter” fino al 31 marzo scorso, ha infatti portato alla conseguente concessione dello stop ai pagamenti fiscali relativi al primo trimestre dell’anno (articolo 1, comma 2, Dl n. 4/2022).

In particolare, sono stati messi in standby i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24, Dpr n. 600/1973) e delle trattenute riguardanti l’addizionale regionale e comunale all’Irpef, che gli esercenti attività d’impresa, arte o professioni, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, quali sale da ballo, discoteche e locali assimilati, avrebbero dovuto operare, in qualità di sostituti d’imposta, a gennaio 2022; e quelli relativi ai pagamenti dell’imposta sul valore aggiunto, in scadenza nello stesso mese di gennaio. In base alla richiamata disposizione, in realtà, questi adempimenti avrebbero avuto scadenza il giorno16 ottobre, che però quest’anno cade di domenica.

Attenzione, i versamenti in argomento devono essere effettuati, entro lunedì 17 ottobre 2022, in unica soluzione.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale