Bonus energia 1° e 2° trimestre 2022: cessioni entro mercoledì 21 dicembre

Bonus energia 1° e 2° trimestre 2022: cessioni entro mercoledì 21 dicembre

C’è tempo fino a mercoledì 21 dicembre per trasmettere in via telematica, all’Agenzia delle entrate, il modello sulla cessione dei bonus energetici. La scadenza riguarda gli acquisti di prodotti energetici del primo e del secondo trimestre del 2022 effettuati dalle imprese agricole e ittiche, energivore, non energivore, gasivore e non gasivore. Per le sole imprese esercenti attività agricola e di pesca, il termine vale anche per gli acquisti effettuati nel terzo trimestre 2022.

Contro il caro energia il legislatore ha messo in campo crediti d’imposta per le imprese che acquistano energia elettrica, gas e carburanti, pari a una quota delle spese sostenute nel primo, nel secondo e nel terzo trimestre 2022. Le indicazioni operative per la fruizione e la cessione dei crediti sono state fornite con due provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

Provvedimento del 30 giugno 2022
Il provvedimento dell’Agenzia del 30 giugno scorso ha delineato le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel primo e nel secondo trimestre 2022, approvando anche il modello (istruzioni e specifiche tecniche) per comunicare alle Entrate le prime cessioni dei crediti (vedi articolo “Cessioni bonus imprese energivore, comunicazioni a partire dal 7 luglio”).
Nel dettaglio le modalità di attuazione del provvedimento riguardano i seguenti bonus:

  • credito d’imposta a favore delle imprese energivore, per gli acquisti del primo trimestre 2022 (articolo 15 del Dl n. 4/2022) e del secondo trimestre 2022 (articolo 4 del Dl n. 17/2022)
  • credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per gli acquisti del primo trimestre 2022 (articolo 15.1 Dl n. 4/2022) e del secondo trimestre 2022 (articolo 5 del Dl n. 17/2022)
  • credito d’imposta a favore delle imprese non energivore per gli acquisti del secondo trimestre 2022 (articolo 3 del Dl n. 21/2022)
  • credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale per gli acquisti del secondo trimestre 2022 (articolo 4 del Dl n. 21/2022)
  • credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca per gli acquisti del primo trimestre 2022 (articolo 18, Dl n. 21/2022).

Il provvedimento precisa che in alternativa all’utilizzo in compensazione, tramite F24, le imprese beneficiarie possono cedere i crediti a soggetti terzi, per intero, senza facoltà di successiva cessione, con la possibilità, tuttavia, di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati”, come banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, compagnie di assicurazione. La cessione del bonus prevede la richiesta del visto di conformità dei dati che attestano i requisiti, da parte delle imprese beneficiarie.
Il credito ceduto deve essere utilizzato dal cessionario sempre in compensazione tramite F24, entro il 31 dicembre 2022.

Il 21 dicembre 2022 si chiude la finestra temporale, aperta il 7 luglio scorso, per comunicare all’Agenzia la cessione dei citati bonus con l’apposito modello, approvato dal provvedimento.

La comunicazione della cessione è inviata dal beneficiario del credito d’imposta (cedente), direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle citate specifiche tecniche. Per la tracciabilità delle cessioni dei crediti d’imposta, ciascun credito è identificato con un codice da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti.

L’Agenzia entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti può sospendere, fino a 30 giorni, le comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli in via preventiva.

Provvedimento del 6 ottobre 2022
Il provvedimento dell’Agenzia del 6 ottobre 2022, in sostanza, ha esteso i benefici per gli acquisti di energia e gas anche al terzo trimestre fornendo il nuovo modello per la comunicazione delle cessioni di questi ulteriori crediti d’imposta e adeguando anche istruzioni e specifiche tecniche, in sostituzione di quelle approvate con il precedente provvedimento del 30 giugno 2022 (vedi articolo “Nuovi bonus gas e carburanti, dal 6 ottobre via alle cessioni”).
Nel dettaglio l’estensione riguarda:

  • il credito d’imposta a favore degli esercenti l’attività della pesca, per gli acquisti effettuati nel secondo trimestre 2022 (articolo 3-bis, Dl n. 50/2022)
  • il credito d’imposta a favore delle imprese energivore, per gli acquisti del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 1, Dl n. 115/2022)
  • credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, per gli acquisti del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 2, Dl n. 115/2022)
  • credito d’imposta per le imprese diverse da quelle energivore, per gli acquisti del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 3, Dl n. 115/2022)
  • credito d’imposta per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per gli acquisti del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 4, Dl n. 115/2022)
  • credito d’imposta per gli esercenti attività agricole e della pesca per gli acquisti del terzo trimestre 2022 (articolo 7 Dl n. 115/2022)

Per la cessione di tali crediti il termine per l’invio del modello, aperto il 6 ottobre 2022, si chiude il 21 dicembre 2022 per le imprese esercenti attività della pesca che hanno acquistato il carburante nel secondo trimestre 2022 e per le imprese esercenti attività agricole e della pesca che hanno acquistato il carburante nel terzo trimestre 2022, mentre per gli altri c’è tempo fino al 22 marzo 2023.

Parimenti l’utilizzo da parte dei cessionari dei bonus ricevuti, in compensazione tramite F24, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022 per i crediti d’imposta delle imprese ittiche e agricole, entro il 31 marzo 2023 per tutti gli altri.

Cerchietto rosso sul 21 dicembre 2022
In sintesi, la scadenza del 21 dicembre riguarda le cessioni di tutti i bonus energetici previsti dal provvedimento del 30 giugno 2022 e le cessioni dei bonus relativi al secondo e terzo trimestre 2022 a favore delle imprese agricole ed esercenti attività della pesca, come indicato nel provvedimento del 6 ottobre 2022.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale