Regime utili black list, in GU le regole attuative

Regime utili black list, in GU le regole attuative

Approda in Gazzetta Ufficiale, con la serie generale n. 147 di ieri, il decreto 26 giugno 2023 a firma del vice ministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, che reca le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nella legge di bilancio 2023 in materia di imposta sostitutiva per l’affrancamento e/o il rimpatrio degli utili e delle riserve di utili esteri. Il Dm, pubblicato anche sul sito del Mef, corredato da relazione illustrativa e relazione tecnica, consta di 8 articoli ed è emanato in attuazione dei commi da 87 a 95 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022, in tema di opzione per il pagamento dell’imposta sostitutiva su utili e riserve di utile risultanti dalle partecipate estere.

Tra le precisazioni, nella relazione illustrativa si legge che l’opzione per l’imposta sostitutiva non ha come conseguenza quella di considerare l’entità estera residente o localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata, ma il principio di favore consiste nel superare le difficoltà connesse alla verifica della provenienza degli utili. Di conseguenza, il contribuente che decide di avvalersi di tale facoltà si trova nella posizione di assoggettare a imposta sostitutiva utili e riserve di utili indipendentemente dalla circostanza che questi provengano o meno da Paesi a fiscalità privilegiata. In ogni caso, il contribuente, specifica l’articolo 4 del Dm, deve mantenere traccia nella documentazione contabile o extra-contabile riferibile alla partecipata estera, quali, ad esempio, delibere o atti di distribuzione, delle scelte effettuate in relazione agli utili e ai relativi importi oggetto di affrancamento.

Si tratta, in sostanza, di un regime facoltativo temporaneo per l’affrancamento ed eventuale rimpatrio degli utili e delle riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere con l’effetto di escludere da imposizione, in capo al soggetto partecipante fiscalmente residente o localizzato in Italia, gli utili provenienti da dette partecipate estere. La disciplina consente, pertanto, di assoggettare a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi gli utili e le riserve di utili esteri non ancora percepiti alla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) e presenti nel bilancio relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 della partecipata estera, evitando la loro imposizione ordinaria al momento della percezione in Italia (articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del Tuir).

Tale possibilità è riconosciuta sia ai partecipanti residenti sia ai partecipanti non residenti.

Con riguardo alla prima tipologia di soggetti, l’articolo 2 circoscrive l’esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva ai contribuenti che detengono le partecipazioni nell’entità estera nell’ambito della loro attività d’impresa. Questi possono essere imprese individuali e società di persone, escluse le società semplici (soggetti Irpef ed equiparati), società di capitali, società cooperative ed enti svolgenti attività d’impresa (soggetti Ires). Per la seconda tipologia di soggetti, l’opzione è consentita anche a coloro che, seppur non residenti in Italia, esercitano un’attività commerciale nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione. In tal caso, l’opzione per l’imposta sostitutiva può riguardare unicamente le partecipazioni detenute nelle entità estere facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione stessa, sempre che le partecipazioni nel soggetto non residente siano detenute, direttamente o indirettamente, nell’ambito dell’attività d’impresa.
Nel caso di partecipazioni detenute indirettamente, l’affrancamento è concesso se le partecipazioni siano detenute per il tramite di soggetti esteri controllati (soggetti esteri intermedi) e/o per il tramite di soggetti residenti, a loro volta, controllati o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri controllati. In questo ultimo caso, l’opzione è effettuata dal soggetto residente “più vicino al confine”. La relazione illustrativa per meglio chiarire questi aspetti fornisce in calce esempi pratici.

All’articolo 3 sono stabilite le modalità di calcolo dell’ammontare degli utili e delle riserve di utili esteri per i quali è possibile esercitare l’opzione per l’affrancamento, che è costituito dagli utili e riserve di utili esteri spettanti in proporzione alla quota di partecipazione agli utili detenuta nei non residenti alla data di chiusura dell’esercizio di questi ultimi, relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, tenendo conto, in caso di partecipazioni indirette, dell’effetto del demoltiplicatore della quota di partecipazione agli utili detenuta alla predetta data. Tale ammontare è ridotto degli utili e delle riserve di utili esteri percepiti dai soggetti di cui al precedente articolo 2 prima della data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.

Il contribuente ha discrezionalità nella scelta dell’ammontare di utile da assoggettare a imposta sostitutiva. In sostanza, il contribuente può decidere sia quale partecipata estera considerare, ciascuna da indicare autonomamente in sede di opzione, sia l’importo di utili e riserve di utili da computare ai fini dell’imposta sostitutiva da versare.
L’esercizio dell’opzione, stabilisce l’articolo 4, deve avvenire mediante apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 ed è efficace a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Nell’articolo 5 sono chiariti la determinazione e la modalità di versamento dell’imposta sostitutiva per la quale è prevista una doppia aliquota, a seconda del soggetto che esercita l’opzione: in misura pari al 9% per i soggetti Ires e al 30% per i soggetti Irpef. L’imposta sostitutiva è determinata su un ammontare di utili e riserve di utili in valuta estera convertita secondo il cambio del giorno di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e, quindi, in base al cambio rilevato nel giorno antecedente quello di efficacia dell’opzione.
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve avvenire in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, quindi entro il 30 giugno, senza possibilità di compensazione.
L’omesso o il carente versamento, precisano dal Mef, non fa venire meno l’efficacia dell’opzione ma si applicano, in tal caso, le ordinarie regole in materia di accertamento, di riscossione, di contenzioso e di sanzioni previste per le imposte sui redditi.

All’articolo 6 sono individuate le modalità di determinazione dell’imposta nel caso della presenza del requisito del controllo del soggetto non residente all’inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022. In tal caso, è possibile esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiva applicando una imposta sostitutiva dell’Ires del 6% o dell’Irpef del 27%. Anche in tal caso, l’opzione si perfeziona mediante apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Con gli articoli 7 e 8 sono fissati i casi di decadenza dall’esercizio dell’opzione e gli effetti derivanti dall’esercizio dell’opzione stessa.
In particolare, a seguito dell’esercizio dell’opzione, gli utili e le riserve di utili sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito imponibile del soggetto partecipante che ha esercitato l’opzione residente o localizzato in Italia. L’esclusione riguarda esclusivamente le imposte sul reddito e non si estende all’Irap.

Il vantaggio correlato al pagamento dell’imposta sostitutiva è circoscritto agli utili e alle riserve di utili affrancati percepiti a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Pubblicata ieri anche la risoluzione delle Entrate con i codici tributo ad hoc per versare la sostitutiva (vedi articolo “Affrancamento degli utili, i codici per versare l’imposta sostitutiva”).



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale