Bonus sponsorizzazioni sportive, procedura attiva dal 1° agosto 2023

Bonus sponsorizzazioni sportive, procedura attiva dal 1° agosto 2023

Nuovo step per il credito di imposta sponsorizzazioni sportive riferite al periodo di imposta 2022. A partire dal 1° agosto scorso è operativa, sul sito del Dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, la procedura per la fruizione del contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.

Le istanze dovranno essere inviate entro il 29 settembre 2023 esclusivamente tramite la piattaforma on line disponibile sul sito del Dipartimento per lo Sport, che rende disponibile anche una guida operativa.

Si tratta della misura agevolativa introdotta dal “decreto Agosto” per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2020 (articolo 81, Dl n. 104/2020 – vedi “Il fisco nel decreto Agosto – 2. Bonus per gli sponsor della squadra” e per le disposizioni attuative il Dpcm 30 dicembre 2020), già prorogata per tutto il 2021 dal “Sostegni-bis” (articolo 10, comma 1, Dl n. 73/2021) e successivamente estesa dall’articolo 9 del Dl n. 4/2022 anche all’anno d’imposta 2022.

I destinatari del contributo sono i lavoratori autonomi, le imprese e agli enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o di società sportive professionistiche e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. A questi soggetti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022.

Il dipartimento, comunica che per informazioni e quesiti è possibile scrivere a servizioprimo.sport@governo.it specificando nell’oggetto “sponsorizzazioni sportive 2022”.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale