Bonus carta giornali e riviste 2023, al via le richieste dal 5 settembre

Bonus carta giornali e riviste 2023, al via le richieste dal 5 settembre

Non è più così lontana l’apertura della finestra temporale per presentare le richieste di accesso al bonus 2023 riconosciuto alle imprese editrici iscritte al Roc (Registro operatori della comunicazione) per l’acquisto della carta necessaria alla stampa di quotidiani e periodici. Le istanze, relative alle spese sostenute nel 2022, potranno essere inviate dalle ore 10 del 5 settembre alle ore 17 del 6 ottobre 2023, esclusivamente per via telematica, dal rappresentante legale dell’impresa o da un delegato, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, seguendo, dal menu, il percorso “Servizi on-line” – “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria– Credito di imposta carta 2023 (spese sostenute nell’anno 2022)”, previa autenticazione tramite Spid, Cns o Cie.
Per istruzioni sulla compilazione è possibile consultare il manuale utente disponibile sul sito del dipartimento.

Il credito d’imposta, ricordiamo, ha visto la luce con il decreto “Rilancio” (articolo 188), insieme ad altre misure anti-Covid, per incentivare le pubblicazioni su carta. Dal suo debutto, l’agevolazione è aumentata rispetto all’iniziale 8% della spesa sostenuta nell’anno precedente raggiungendo il 30% dei costi, ed è stata prorogata. Incrementati anche i fondi da spendere che sono arrivati a 60 milioni di euro per ciascun anno, importo che costituisce il limite massimo di spesa. In caso di risorse insufficienti, la somma a disposizione è ripartita con metodo proporzionale rispetto al credito richiesto. Il bonus è alternativo e non cumulabile, per le stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione statale, regionale o europea, e con i contributi diretti previsti dal Dlgs n. 70/2017.

Per quanto riguarda le proroghe, da ultimo, la legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi 378-379, legge n. 234/2021), ha prolungato il beneficio fino al biennio 2022-2023, con parere positivo della Commissione europea. Il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, da parte sua, ha definito le modalità applicative della misura per quest’ultimo periodo con la circolare n. 1 del 6 dicembre 2022.

Beneficiari
Possono accedere al beneficio le imprese con:

  • sede legale in uno Stato dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo
  • residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività agevolata
  • codice Ateco 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici)
  • iscrizione al Roc.

Spese agevolabili
Per quanto riguarda gli stanziamenti 2023, il tax credit può essere richiesto con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei quotidiani e dei periodici al netto delle pagine pubblicitarie. Non rientrano nel beneficio, inoltre, le pubblicazioni espressamente escluse in base all’articolo 4, comma 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il tax credit viaggia con l’F24
Terminata l’istruttoria delle richieste pervenute, l’elenco dei beneficiari e la somma assegnata, saranno approvati con decreto del Capo del dipartimento e tempestivamente e pubblicati sul sito del dipartimento stesso.
L’incentivo può essere speso soltanto in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il codice tributo “6974” (risoluzione n. 19/2022), a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco delle imprese che possono fruire del credito.
Chi ha ricevuto più di 150mila euro, potrà spendere il bonus con le stesse modalità, ma dovrà aspettare il quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di accesso al tax credit.

Dubbi e richieste di chiarimenti possono essere inviati esclusivamente per posta elettronica ordinaria alla casella dedicata credito.carta@governo.it.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale