Modello 770/2023, entro fine mese la presentazione telematica

Modello 770/2023, entro fine mese la presentazione telematica

Martedì 31 ottobre è l’ultimo giorno a disposizione dei sostituti d’imposta, amministrazioni dello Stato comprese, per presentare all’Agenzia delle entrate il modello 770/2023, relativo al periodo d’imposta 2022. Tra i dati riportati nella dichiarazione, le ritenute operate nello scorso anno, i versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi e assicurativi richiesti.

Il 770/2023 deve essere presentato, in via generale, anche dagli intermediari e da tutti coloro che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti e che per legge sono tenuti a comunicare all’Amministrazione finanziaria le trattenute effettuate su dividendi, proventi da partecipazioni, redditi di capitale e operazioni di natura finanziaria, insieme ai relativi versamenti, alle eventuali compensazioni e ai crediti d’imposta utilizzati. L’appuntamento deve essere rispettato, infine, anche dagli intermediari immobiliari e dai gestori di portali telematici, nel caso in cui applichino una ritenuta sull’ammontare dei canoni e dei corrispettivi nelle locazioni brevi.
Da segnalare che tra gli obbligati alla presentazione della dichiarazione, da quest’anno, in seguito all’entrata in vigore del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, rientrano anche i “curatori della liquidazione giudiziale” (Dlgs n. 14/2019).

Il modello e le novità
Sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile tutto il pacchetto necessario per compilare e trasmettere la dichiarazione, composto da: modello 770/2023, istruzioni (aggiornate al 13 luglio 2023), specifiche tecniche e software di compilazione e controllo.

Numerose le novità rispetto al 770 utilizzato nello scorso anno.
Nel quadro SI, ad esempio, sono stati introdotti nuovi campi per la gestione degli utili delle società cooperative (articolo 1, commi 42 e 43, legge n. 178/2020), assoggettati a tassazione anche se non distribuiti nell’anno d’imposta. Nel quadro ST, inoltre, come avvenuto per il modello dello scorso anno con riferimento alle disposizioni straordinarie adottate per fronteggiare la crisi economica generata dal Covid-19, sono state inserite nuove note riguardanti la sospensione di alcuni versamenti relativi al 2022.
Ritoccato anche il quadro SO che ha accolto una terza sezione, per consentire agli intermediari e alle imprese di assicurazione di comunicare i dati riferiti ai Piani di risparmio a lungo termine (Pir), per la verifica del rispetto dei limiti annuali e complessivi di investimento da parte di ciascun contribuente.

Doppia opzione per la presentazione
Va premesso, innanzitutto, che il 770 può essere inviato a condizione che il sostituto abbia trasmesso la Certificazione unica e, se richiesta, la Certificazione sugli utili.

Detto ciò, ricordiamo che il modello può essere presentato, esclusivamente online, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate:

  • direttamente dal sostituto d’imposta
  • tramite gli intermediari abilitati
  • dai gestori incaricati (per le Amministrazioni dello Stato)
  • da una delle società appartenenti al gruppo.

La dichiarazione è considerata inviata con successo nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. A prova della presentazione con esito positivo gli utenti riceveranno una comunicazione online, che attesta l’accoglimento dei dati, da non confondere con il messaggio recapitato subito dopo l’invio con cui si conferma la sola ricezione del file.

Il sostituto può inviare i dati elaborati dal 770 in unico flusso o in più flussi, fino a un massimo di tre, distinti per tipologia di redditi (lavoro dipendente, lavoro autonomo, capitale, locazione breve e diversi). La scelta va fatta al momento della compilazione del campo “Tipologia invio” del riquadro “Redazione della dichiarazione” indicando il codice “1” se si opta per la trasmissione unica, il codice “2” se si opta per gli invii separati. Il sostituto può effettuare invii separati anche senza avvalersi di un altro soggetto incaricato.
Nella sezione “Quadri compilati e ritenute operate” dello stesso riquadro, inoltre, se il sostituto sceglie di utilizzare i flussi separati avvalendosi di un intermediario abilitato, quest’ultimo dovrà barrare la casella “Incaricato in gestione separata”, se invece la trasmissione separata è effettuata in autonomia dovrà essere barrata la casella “Sostituto” presente nella sezione “Gestione separata”.

Ricordiamo, infine, che, sempre nel riquadro “Redazione della dichiarazione”, devono essere sempre compilate le caselle (una o più di una) relative alle ritenute operate, indicando il flusso che viene trasmesso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti.

Quando si salta scadenza
Una volta scaduti i termini di presentazione del 770/2023, ossia il 31 ottobre, il sostituto d’imposta può rettificare o integrare la dichiarazione presentando un nuovo modello completo di tutte le sue parti, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”, sempre che, naturalmente esista una dichiarazione regolarmente inviata da integrare o correggere.
Si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatto salvo il pagamento delle sanzioni.

In caso di omessa presentazione, prevede l’articolo 2 del Dlgs n. 471/1997, è dovuta la sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro. Se invece le ritenute su compensi, interessi e altre somme seppur non dichiarate sono state interamente versate, la penalità è pari a un importo che va da 250 a 2mila euro.
Il sostituto “distratto” che rimedia alla disattenzione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, paga una “ammenda” amministrativa dal 60 al 120% (in pratica la metà rispetto a quella prevista per omessa dichiarazione) delle ritenute non pagate, con un minimo di 200 euro, nel caso in cui i versamenti siano stati effettuati l’importo scende e varia da un minimo di 150 euro e fino euro 500 euro e la sanzione prevista dal comma 4 della norma (50 euro per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata).è ridotta del 50 per cento.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale