E-fatture del terzo trimestre 2023, definizione Bollo entro il 31 ottobre

E-fatture del terzo trimestre 2023, definizione Bollo entro il 31 ottobre

Gli operatori Iva, tenuti a emettere le fatture elettroniche, devono, entro domani, martedì 31 ottobre 2023, determinare l’imposta di bollo dovuta sulle e-fatture del terzo trimestre 2023. Per far ciò, dovranno accedere al portale “Fatture e corrispettivi” e, eventualmente, integrare i dati comunicati provvisoriamente dall’Agenzia. Nel dettaglio, i contribuenti potranno modificare l’elenco B, che contiene la lista delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali la stessa risulta dovuta. Ricordiamo che, invece, l’elenco A, non modificabile, contiene le fatture emesse, assoggettate al Bollo.

Decorso il termine del 31 ottobre, nei successivi 15 giorni, cioè entro il prossimo 15 novembre, l’Agenzia delle entrate comunicherà l’esatto importo dovuto e, entro il 30 novembre, il contribuente sarà tenuto a versarlo tramite F24.
In particolare, nel modello, per circoscrivere il pagamento, dovrà indicare i codici tributo:

  • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
  • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
  • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
  • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

A tal proposito, nell’ultimo aggiornamento alla guida dell’Agenzia “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia e su FiscoOggi il 27 ottobre scorso, si evidenzia che, in relazione ai trimestri il cui versamento è slittato al 30 settembre o al 30 novembre (ed è questo il nostro caso), i codici da riportare nell’F24 sono quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta, cioè il 2521 e/o il 2522.

Cenni storici
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.
Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante modello F24.
Nell’ottica di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell’imposta, il decreto Crescita (articolo 12-novies Dl n. 34/2019) ha previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, nell’area riservata all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).
In particolare, nell’Elenco B figurano le fatture che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

  • la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro
  • è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei codici N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva), N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva) e N4 (operazioni esenti Iva)
  • non è presente l’indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo. Tale indicazione deve essere infatti riportata per operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell’imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa

L’attualità
I soggetti Iva possono, dunque, verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche al Bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del tributo sulle fatture emesse, entro domani 31 ottobre, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento dell’imposta. Se, invece, ritengono che una o più e-fatture non debbano scontare il Bollo, possono eliminarle dall’integrazione modificando l’elenco B.

D’altro canto, è possibile aggiungere le fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate al Bollo ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi. Affinché una e-fattura non presente nell’elenco B possa essere aggiunta e assoggettata al Bollo:

  • deve trattarsi di fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio ed elaborata senza scarto
  • deve essere stata emessa dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se autofattura, dal contribuente in qualità di cessionario/committente
  • deve riferirsi al trimestre in oggetto (e non al trimestre precedente o successivo).

La funzionalità di consultazione e modifica è utilizzabile anche dagli intermediari, ai quali il contribuente ha conferito la delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o la delega “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”.

Tanto premesso, le modifiche potranno essere effettuate in modalità web puntuale (una fattura alla volta) all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” o in modalità massiva, scaricando dal portale il file contenente l’elenco B e, dopo aver apportato le opportune modifiche, effettuando l’upload del file rettificato. Qualora invece il soggetto Iva intenda accettare l’elenco B proposto, non dovrà effettuare alcuna operazione.

Per i dettagli sull’adempimento vi invitiamo a consultare, sul sito dell’Agenzia, nella sezione “L’Agenzia informa”, e su questa rivista, la guida “L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche”.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale