Come compilare il rigo RU151 in caso di “Doppio finanziamento”

Come compilare il rigo RU151 in caso di “Doppio finanziamento”

In vista della presentazione delle dichiarazioni Redditi 2023, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito, tra le altre, una faq con la quale fornisce indicazioni sulla redazione del rigo RU151, che i beneficiari di crediti d’imposta devono compilare, nell’ipotesi di fruizione di ulteriori sovvenzioni per gli stessi costi che hanno concorso alla determinazione dei crediti.

La domanda
Nel dettaglio, la precisazione nasce da una domanda posta da una società di capitali, la quale ha maturato, nel periodo d’imposta 2021, il tax credit per gli investimenti in ricerca e sviluppo, indicandolo, nel quadro RU del modello Redditi SC 2022 con il codice credito L1). La stessa compagine ha fruito nel 2022 di un altro aiuto in relazione alle stesse spese che hanno contribuito alla formazione del credito. È a questo proposito che chiede lumi in merito alla redazione del rigo RU151.

La risposta “motivata”
L’Agenzia trova la soluzione nelle istruzioni al modello. Queste affermano che, per verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, previsto dall’articolo 22 del Regolamento Ue 2021/241 a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, il beneficiario del credito che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato con la circolare n. 33/2021, è tenuto a compilare il rigo RU151, indicando:

  • in colonna 1, il codice del credito d’imposta
  • in colonna 2, l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati
  • in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.

Con riferimento al caso prospettato, quindi, l’Amministrazione ritiene che nel rigo RU151 del modello Redditi SC 2023, devono essere indicati:

  • in colonna 1, il codice credito L1
  • in colonna 2, l’anno nel quale il credito d’imposta è maturato, ossia il 2021
  • in colonna 3, la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita nel 2022.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale