Remissione in bonis modello Eas, invio telematico entro il 30 novembre

Remissione in bonis modello Eas, invio telematico entro il 30 novembre

Gli enti associativi che non hanno trasmesso il modello Eas per il periodo d’imposta 2023 e per i quali sussistono ancora le condizioni per regolarizzarsi, entro domani, giovedì 30 novembre, devono presentare all’Agenzia delle entrate, in via telematica, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali tramite la remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl n. 16/2012).
Per avvalersi dell’istituto la norma prevede, contestualmente alla presentazione tardiva, il versamento della sanzione di 250 euro, oltre al possesso dei requisiti sostanziali che hanno aperto alla misura di favore. La sanzione va versata tramite modello F24-Elide con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediario, indicando il codice tributo 8114.

Termini ordinari del modello Eas
Il modello Eas serve a trasmettere all’Agenzia i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, considerato che le quote e i contributi associativi e, per alcune attività, anche i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, non sono imponibili.
L’invio deve essere effettuato direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, o da un intermediario abilitato, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Una nuova presentazione del modello è prevista, inoltre, quando cambiano i dati precedentemente comunicati: l’adempimento in tal caso deve essere eseguito entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
In caso di perdita dei requisiti qualificanti il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale