Dichiarazione Bollo virtuale, aggiornate le istruzioni

Dichiarazione Bollo virtuale, aggiornate le istruzioni

“Se le modifiche alla tariffa entrano in vigore durante l’anno, per cui una stessa tipologia di atto sconta una tassazione differente in ragione del periodo dell’anno in cui deve essere assoggettato all’imposta di bollo, occorre compilare differenti righi. In ogni rigo occorre indicare lo stesso codice identificativo dell’atto/documento per il quale c’è stata la variazione della tassazione e le relative tariffe di periodo da applicare”. È la principale modifica alle istruzioni di compilazione del modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale. Aggiornati, contestualmente, i software di compilazione e controllo.

Poi, con lo stesso intervento di aggiornamento, sono stati ritoccati, in relazione alle tariffe previste per le domande presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Cciaa), gli importi di tassazione, dividendoli in quelli da applicare fino al 22 agosto 2023 e quelli in vigore dal 23 dello stesso mese.

Detto ciò, ricordiamo che i contribuenti, i quali hanno scelto di pagare l’imposta di bollo in modo virtuale, devono presentare una dichiarazione consuntiva contenente il numero degli atti e documenti emessi nell’anno solare precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando l’apposito modello, approvato nel 2015 e in seguito aggiornato con il provvedimento del 29 dicembre 2017 (vedi articolo “Bollo virtuale: un nuovo modello utile pure per gli assegni circolari”).

La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate, direttamente online o tramite intermediario, entro:

  • il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 15-bis del Dpr n. 642/1972
  • il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti indicati nel richiamato articolo.

Il modello va utilizzato anche per la presentazione delle dichiarazioni nei casi di rinunzia all’autorizzazione, di operazioni straordinarie nonché per rettificare e/o integrare una dichiarazione già presentata della stessa tipologia.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale