Gestori di piattaforme online, invio dati entro giovedì 15 febbraio

Gestori di piattaforme online, invio dati entro giovedì 15 febbraio

Scadenza in arrivo per i gestori delle piattaforme online che entro giovedì 15 febbraio devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate attraverso i loro siti e app nel 2023. Il termine per l’invio, inizialmente fissato al 31 gennaio, è stato poi prorogato da un provvedimento dell’Agenzia per garantire più tempo ai gestori in fase di prima applicazione della misura (vedi articolo “Dac 7 per le piattaforme online, fino al 15 febbraio per gli invii 2023”).

L’adempimento comunicativo riguarda tutte le attività di e-commerce, l’affitto di beni immobili, l’offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto, per cui i venditori che utilizzano la piattaforma digitale percepiscono un corrispettivo.

La disciplina è stata definita dal decreto legislativo n. 32/2023, in attuazione della direttiva (Ue) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (Direttiva “Dac 7”) che ha previsto lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni.

Sono tenuti a trasmettere le informazioni sulle vendite i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo). Una volta ricevuti i dati il fisco li condividerà con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelli sui venditori residenti in Italia.

A regime, l’invio delle informazioni dovrà avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione, per cui lo slittamento al 15 febbraio riguarda solo i dati 2023.

Sul sito dell’Agenzia è disponibile un’apposita sezione dedicata allo scambio automatico di informazioni comunicate dai gestori di piattaforme (Dac7), contenente anche le Faq con alcune precisazioni a singoli quesiti.

Con una risposta, in particolare, viene chiarito che è necessario comunicare anche le operazioni nazionali. Secondo l’Agenzia, infatti, “la comunicazione DAC7 è dovuta in relazione a tutti i Venditori che svolgono Attività pertinenti mediante una Piattaforma gestita da un soggetto tenuto alla comunicazione indipendentemente dal carattere transfrontaliero delle attività svolte”.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale