
09 Ott Acconti imposta sostitutiva Tfr, l’Agenzia risponde a un quesito
I sostituti di imposta possono utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr utilizzando il codice tributo 1627 (o il codice 155E per il modello F24 EP). Se le ritenute versate si riferiscono all’anno successivo a quello di maturazione del credito, deve essere indicato invece il codice tributo 6781 (166E per il modello F24 EP). Questa la precisazione pubblicata oggi, 9 ottobre 2024, in una faq dedicata all’argomento sul sito dell’Agenzia.
A seguire i chiarimenti forniti dall’Agenzia:
Indicando, nel modello F24, il codice tributo 1627 (155E per il modello F24 EP) è possibile utilizzare in compensazione il credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.
L’Agenzia precisa che se le ritenute versate si riferiscono all’anno successivo a quello di maturazione del credito, deve essere indicato il codice tributo 6781 (166E per il modello F24 EP).
In ogni caso, tali operazioni non rappresentano compensazioni di tipo orizzontale o esterno e dunque non sono richieste né la preventiva presentazione del modello 770 da cui emerge il credito, né l’apposizione del visto di conformità su tale dichiarazione.
Si ricorda infine, che in caso di errata indicazione del codice tributo, può essere richiesta la correzione tramite il servizio telematico Civis.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale