Certificazione unica 2025: è l’ora. Invio all’Agenzia entro il 17 marzo

Certificazione unica 2025: è l’ora. Invio all’Agenzia entro il 17 marzo

Sta per chiudersi la finestra a disposizione dei sostituti d’imposta per l’annuale trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate e la consegna ai diretti interessati delle Certificazioni uniche 2025. Le Cu attestano i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, i redditi diversi, nonché i corrispettivi ricevuti per le locazioni brevi, percepiti dai loro assistiti. I dati si riferiscono al periodo d’imposta 2024.
L’ultimo giorno utile è, quest’anno, lunedì 17 marzo perché il 16 marzo, termine ordinario, è domenica.

Eccezioni e conferme
Prima di entrare nei particolari, è opportuno accennare alle due novità più significative, in vigore dalla stagione dichiarativa 2025, a proposito della scadenza.
Va ricordato, innanzitutto, che da quest’anno i sostituti d’imposta, grazie alle modifiche introdotte in tema di semplificazioni tributarie dal decreto “Adempimenti” (articolo 3, Dlgs n. 1/2025), potranno fare a meno di inviare le Cu relative ai forfetari e ai contribuenti in regime fiscale di vantaggio.

La seconda novità riguarda il termine per la trasmissione dei dati relativi ai redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arte o professione abituale, che dal 2025 slitta fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. In pratica, sono concesse due settimane in più.

Nulla di nuovo, invece, per le Certificazioni uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata, anche quest’anno potranno essere presentate entro il 31 ottobre, scadenza prevista anche per il 770.

A chi non deve sfuggire la scadenza
In linea generale, devono presentare la Certificazione unica all’Agenzia delle entrate coloro che, nel 2024, hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.
Sono tenuti all’adempimento anche i soggetti, comprese le pubbliche amministrazioni, che hanno versato somme e valori senza applicazione della ritenuta alla fonte, ma per i quali è prevista la contribuzione Inps, come ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia oppure le università per i dottorati di ricerca.
Tra gli interessati, anche i titolari di posizione assicurativa Inail che devono comunicare, tramite Cu, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto.

Cu “ordinaria” o in forma “ristretta”
La Certificazione unica 2025, approvata con il provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 15 gennaio, insieme alle istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche, è disponibile sul sito delle Entrate in due versioni: in formato “sintetico”, destinato ai lavoratori, e in formato “ordinario”, più ricco di informazioni, destinato all’Amministrazione finanziaria. Disponibili online, gratuitamente, anche i software di compilazione e di controllo. Inoltre, per facilitare le minoranze linguistiche, come ogni anno, Certificazione e istruzioni sono state tradotte e pubblicate anche in tedescosloveno.

Il modello “sintetico” può essere consegnato al lavoratore direttamente o inviato per posta.

Il modello “ordinario”, invece, può essere presentato online direttamente dall’interessato utilizzando esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato.

Il flusso telematico è composto da:

  • un frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica
  • il quadro CT, nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate
  • la Certificazione unica 2025, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi riguardanti le locazioni brevi.

Se preferisce, chi si occupa dell’invio può spacchettare il flusso telematico trasmettendo, oltre al frontespizio ed eventualmente al quadro CT, le certificazioni relative al lavoro dipendente e assimilati separatamente da quelle relative al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Se ritenuto più pratico, inoltre, è possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di trasmissione di sole Cu di lavoro dipendente.

In breve, le novità del modello 2025
Come ogni anno, il modello deve essere riadattato rispetto alla passata stagione dichiarativa per rimanere al passo con le sopraggiunte modifiche normative. Vediamo alcuni degli aggiornamenti 2025 più significativi. 
In seguito alle modifiche della disciplina e all’accordo contro le doppie imposizioni con la Svizzera, secondo cui il reddito da lavoro dipendente percepito dai frontalieri è imponibile nello Stato in cui è prestata l’attività lavorativa tramite ritenuta alla fonte dell’80% di quanto dovuto ai fini Irpef e imposte locali, è diventato più ricco lo spazio dedicato alle informazioni richieste riguardo ai percipienti esteri.

Viceversa, l’evoluzione della disciplina relativa al lavoro classificabile come “sportivo” ha comportato un taglio delle codifiche rispetto alla Certificazione unica dello scorso anno.
Largo, poi, nel 2025, al “bonus Natale”, l’indennità una tantum di 100 euro destinata, a determinate condizioni, ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28mila euro (articolo 2-bis, Dl n. 113/2024, e articolo 2, Dl n. 167/2024).
Le modifiche al regime agevolativo per i lavoratori impatriati dal 2024 (articolo 5, Dlgs n. 209/2023) hanno comportato, invece, l’introduzione di nuovi codici identificativi.

Proseguendo con le novità, fanno il loro ingresso i campi da 671 a 673, dedicati all’imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati al personale sanitario per le prestazioni aggiuntive finalizzate al taglio dei tempi delle liste d’attesa (articolo 7, commi 1 e 2 del Dl n. 73/2024).
Nuova la sezione (campi da 791 a 805) riservata ai dati utilizzati ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata relativi ai beneficiari dell’Assegno universale riconosciuto dall’Inps alle famiglie con figli a carico in possesso di determinati requisiti.
Introdotto, poi, il campo 479, riservato al trattamento integrativo speciale detassato, erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario rese dal 1° gennaio al 30 giugno 2024.

La Cu 2025 ha dovuto, poi, allinearsi alla deroga prevista per il 2024 alla tassazione ordinaria prevista dal Tuir (articolo 51, comma 3), che porta a mille euro il limite di esenzione dei fringe benefit (articolo 1, comma 16 della legge n. 213/2023), limite che sale a 2mila euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. I compensi in questione hanno trovato posto nei punti 474 e 475 del modello. Le stesse informazioni di dettaglio sono state previste anche nella sezione relativa ai premi di risultato, nei campi 580, 581, 600 e 601.

Infine, da quest’anno, la Certificazione unica ospita il Codice identificativo nazionale – Cin, relativo alle locazioni brevi.

Niente dichiarazione se la Cu contiene tutti i redditi
Ricordiamo che i contribuenti titolari nel 2024 dei soli redditi di lavoro dipendente, comunicati dai loro sostituti d’imposta tramite Cu 2025, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi 2025, sempreché sia stato effettuato correttamente l’eventuale conguaglio. Alle stesse condizioni, può non presentare la dichiarazione il titolare di sole più pensioni per le quali si sono rese applicabili le disposizioni concernenti il “casellario delle pensioni”.

Il contribuente esonerato, comunque, può sempre presentare la dichiarazione nel caso in cui abbia diritto a ulteriori detrazioni o deduzioni rispetto ai dati trasmessi dal sostituto d’imposta.

In scadenza anche Cupe
Il 17 marzo è l’ultimo giorno utile anche per la consegna della Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) ai residenti che ricevono utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. Il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate insieme alle istruzioni.

Cupe può essere rilasciata anche ai contribuenti non residenti in Italia che percepiscono utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva.

La Certificazione è rilasciata da:

  • società ed enti emittenti gli utili (trust, società di capitali, eccetera)
  • casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati
  • intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte titoli Spa
  • rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte titoli spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti allo stesso sistema
  • società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli a esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati
  • imprese di investimento e agenti di cambio
  • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

Cupe deve essere inoltre consegnata per i proventi derivanti da:

  • titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni
  • contratti di associazione in partecipazione
  • contratti di cointeressenza. 



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale