Saldo Iva integrale o prima rata: entro il 17 marzo senza maggiorazione

Saldo Iva integrale o prima rata: entro il 17 marzo senza maggiorazione

Appuntamento in cassa annuale per i titolari di partita Iva. Lunedì 17 marzo (il 16 quest’anno cade di domenica) dovranno provvedere al versamento, in unica soluzione o della prima rata, del saldo dell’Iva relativa al 2024 risultante dalla dichiarazione.

Con la dichiarazione annuale si determina infatti la differenza tra Iva a debito e Iva a credito relative all’intero anno solare e i crediti d’imposta eventualmente spettanti, tenendo conto anche degli eventuali versamenti periodici e dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione annuale dell’anno precedente non chiesto a rimborso, né utilizzato in compensazione di altre imposte.

Ciò detto, la scadenza per il versamento del saldo Iva a debito è fissato quest’anno a lunedì 17 marzo. Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (30 giugno), ma in questo caso deve essere corrisposta la maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo pari allo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi alla scadenza. Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’Iva versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi. Inoltre, la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.

È possibile anche optare per la rateizzazione mensile con somme di pari importo ma in tal caso, per le rate successive alla prima, i contribuenti dovranno applicare un interesse fisso pari allo 0,33%, quindi la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via. La scadenza dei versamenti rateali cade il 16 di ogni mese e non può andare oltre il 16 dicembre.

È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al 30 luglio (17 comma 2 del Dpr n. 435/2001), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno, al netto delle compensazioni, gli ulteriori interessi dello 0,40% (per approfondimenti, risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017).

Il versamento deve essere effettuato se l’importo risulta superiore ai 10,33 euro. Il codice tributo da indicare nel modello F24 per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione Iva annuale è 6099.

Per versare va utilizzato il modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario. Nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, mentre negli altri casi il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate.



Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale