
19 Mag Credito d’imposta “carta” 2025: – Fisco Oggi
La somma riconosciuta sarà utilizzabile in compensazione tramite il modello F24 a partire dal quinto giorno lavorativo dalla pubblicazione del decreto indicando il codice tributo “6974”

Pubblicato, sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, il decreto che approva l’elenco dei beneficiari 2025 del credito d’imposta previsto a favore delle case editrici iscritte al Roc (Registro operatori della comunicazione) come sostegno alle spese sostenute nel 2024 per l’acquisto della carta per la stampa delle testate edite (vedi articolo “Bonus carta giornali e riviste: al via le richieste per il 2025”). L’elenco è stato inviato all’Agenzia delle entrate.
I beneficiari
Nell’allegato al decreto, per ciascun beneficiario, sono indicati i rispettivi importi del credito richiesto e di quello concesso.
Ricordiamo che l’agevolazione, inizialmente prevista per il 2020 e 2021, è stata in ultimo estesa dalla legge di bilancio 2024 agli anni 2024 e 2025 nella misura del 30% delle spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Destinatarie della misura sono le imprese che producono quotidiani e periodici disponibili in formato cartaceo con i seguenti requisiti:
- con sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello Spazio economico europeo
- residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia oppure con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale agevolabile
- con codice Ateco 2025 58.12 (edizione di quotidiani) o 58.13 (edizione di riviste e periodici), corrispondenti ai precedenti codici di classificazione ATECO 2007 58.13 (edizione di quotidiani) e 58.14 (edizione di riviste e periodici)
- iscritte al Registro degli operatori della comunicazione (Roc)
- non sottoposte a liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.
Utilizzo del beneficio
L’agevolazione fiscale è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del decreto, indicando il codice tributo “6974”, istituito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 19/2022.
L’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi riconosciuti, per le stesse voci, da disposizioni statali, regionali o europee e con i contributi diretti previsti dal Dlgs n. 70/2017 a favore del settore dell’editoria.
Non rientrano nell’agevolazione i prodotti editoriali espressamente esclusi dall’articolo 4, comma 183, legge n. 350/2003 (ad esempio, quotidiani e periodici ceduti gratuitamente o venduti per corrispondenza, le pubblicazioni pornografiche). Il credito è calcolato al netto della carta utilizzata per le inserzioni pubblicitarie.
Infine, l’agevolazione fiscale può essere revocata in ogni momento nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti oppure nel caso in cui la documentazione contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, anche in esito all’attività di controllo ordinariamente effettuata dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza.
Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale
