Ue: Cipro giurisdizione “qualificata” ai fini della Global minimum tax

Ue: Cipro giurisdizione “qualificata” ai fini della Global minimum tax

La Commissione europea ha pubblicato una Faq (“Frequently asked questions”) sull’applicazione delle regole internazionali sull’Imposta minima globale e sul secondo Pilastro (“Pillar 2”)

Tutti gli Stati membri dell’Unione europea devono considerare Cipro come avente una Income inclusion rule (Iir) qualificata in vigore.

È il contenuto della nuova Faq (“Frequently asked questions”), pubblicata nei giorni scorsi dalla Commissione Ue per offrire chiarimenti sull’applicazione della Direttiva europea sul secondo Pilastro (“Pillar 2”).

Il chiarimento dell’esecutivo comunitario nasce dal fatto che le norme in materia vigenti a Cipro non sono attualmente inserite né nel “Central Record” dell’Ocse/G20, l’archivio ufficiale che elenca le legislazioni riconosciute come “qualificate” a livello internazionale, né nel documento Ocse sul sistema di scambio delle informazioni per il primo anno di applicazione del regime “Global Minimum Tax: Support for Central GloBE Information Return Filing and Exchange (2024 Reporting Fiscal Year)”.

L’Unione europea è intervenuta per evitare incertezze applicative derivanti dall’assenza della normativa cipriota dagli elenchi Ocse e per garantire il corretto funzionamento dei meccanismi di dichiarazione e scambio di informazioni previsti dalla Direttiva.

Una buona notizia su più fronti
La Faq pubblicata dalla Commissione è utile sotto diversi aspetti.

Prima di tutto arriva in aiuto per le imprese che devono presentare le prime dichiarazioni relative alla Global minimum tax. In questo modo, inoltre, se una multinazionale sceglie di presentare centralmente la propria dichiarazione a Cipro sull’Imposta integrativa (Top-up tax information return), gli altri Paesi Ue non dovrebbero richiederne una presentazione domestica, in linea con il meccanismo di filing centralizzato in conformità con la direttiva sulla cooperazione amministrativa Dac 9. Lo Stato di Cipro, infatti, è obbligato a condividere le informazioni con gli altri Paesi membri entro le scadenze previste.  

Infine, il chiarimento Ue evidenzia come, nell’ambito dell’Unione europea, la qualificazione di una Income inclusion rule possa derivare direttamente dalla direttiva Pillar two e non esclusivamente dai processi di riconoscimento sviluppati in sede Ocse.

Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale