Accise, bollo auto e autotrasporto, pubblicato il decreto-legge n. 162/2026

Accise, bollo auto e autotrasporto, pubblicato il decreto-legge n. 162/2026

Il provvedimento punta a sostenere famiglie, automobilisti, autotrasportatori e lavoratori frontalieri in una fase ancora segnata dal caro energia

Dall’esenzione del bollo auto, per gran parte dei veicoli, al taglio temporaneo delle accise sul diesel, fino al sostegno economico per le aree di confine con la Svizzera. Sono queste le principali novità contenute nel decreto-legge n. 162 del 17 settembre 2026, appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 216 dello stesso giorno).

Bollo auto, esenzione per un solo veicolo nel 2027
Il decreto stabilisce la sospensione del bollo auto per l’intero 2027 (articolo 2). Il legislatore, in particolare, ha scelto di concentrare l’aiuto soprattutto sui proprietari di veicoli di minore potenza. L’esenzione sarà riconosciuta alle persone fisiche per un solo veicolo regolarmente assicurato e si applicherà alle scadenze di pagamento comprese tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Per le autovetture il beneficio riguarda i contribuenti che risultano intestatari di una o più auto alimentate a benzina o diesel, anche ibride, con una potenza non superiore a 80 kw. Se il proprietario possiede più vetture che rientrano nei requisiti, l’agevolazione verrà applicata automaticamente a quella con la potenza più bassa. In caso di parità sarà scelto il veicolo per il quale il bollo dovuto sarebbe stato inferiore.

L’agevolazione è estesa anche a motocicli e ciclomotori alimentati, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina, ma solo per chi non possiede autovetture fino a 80 kw. Anche in questo caso l’esenzione riguarda un solo mezzo e viene individuato quello con la minore potenza oppure, per i ciclomotori, quello immatricolato da più tempo.

Per compensare mancato gettito alle Regioni e alle Province autonome conseguente alla misura, è previsto un trasferimento statale complessivo di 2,293 miliardi di euro per il 2027. Le somme saranno ripartite con un successivo decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31 marzo 2027.

Diesel, accise ridotte per contrastare il caro carburanti
Il decreto, per attenuare l’impatto dei persistenti rincari energetici su automobilisti, imprese e operatori dell’autotrasporto interviene nuovamente sul costo del gasolio (articolo 1).

Dal 18 al 25 settembre 2026 l’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante viene fissata a 572,90 euro per mille litri. Successivamente, dal 26 settembre al 5 ottobre 2026, l’aliquota salirà a 622,90 euro per mille litri, mantenendosi comunque nell’ambito del regime straordinario previsto dal legislatore.

Per il periodo compreso tra il 18 e il 25 settembre, la stessa aliquota di 572,90 euro per mille litri viene applicata anche ai carburanti rinnovabili come l’Hvo, il gasolio paraffinico ottenuto da sintesi o idrotrattamento, e al biodiesel che rispetta le condizioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

Credito di imposta autotrasporto
Il Dl, sempre all’articolo 1, proroga di un mese il credito d’imposta destinato alle imprese di autotrasporto per compensare il rincaro del gasolio. L’agevolazione, inizialmente introdotta dall’articolo 3 del Dl n. 33/2026 e attualmente prevista da marzo a settembre 2026, resterà attiva fino a ottobre e potrà contare su ulteriori 21,2 milioni di euro di finanziamento.

Frontalieri, più risorse alle aree di confine
Un altro capitolo del decreto (articolo 3) riguarda i lavoratori frontalieri impiegati in Svizzera e residenti nelle zone di confine italiane.

In via straordinaria, per gli anni 2026 e 2027, le risorse del fondo destinato allo sviluppo economico, alle infrastrutture e al sostegno dei salari nelle zone italo-elvetiche saranno assegnate direttamente a Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano.

La ripartizione avverrà sulla base del numero effettivo dei frontalieri residenti in ciascun territorio. In pratica verrà calcolata una quota pro capite dividendo la dotazione del fondo per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri rilevati. L’importo spettante a ciascun ente territoriale sarà determinato moltiplicando tale quota per il numero dei frontalieri residenti.

Il decreto chiarisce, inoltre, i criteri di accesso alle risorse per i comuni di frontiera: il rapporto tra frontalieri e popolazione residente dovrà essere almeno del 4% nei comuni con oltre 15mila abitanti e almeno del 3% nei comuni più piccoli.

Contributo sui pacchi extra Ue, rinvio a dicembre
L’articolo 4 del Dl, infine fa slittare l’entrata in vigore del contributo sulle spedizioni di piccolo valore provenienti da Paesi extra Ue. Il decreto prevede infatti che l’applicazione della misura, inizialmente fissata al 1° ottobre 2026, venga rinviata al 1° dicembre 2026. Si tratta del contributo di 2 euro previsto dalla legge di bilancio 2026 per le spedizioni con valore inferiore a 150 euro.

Fonte: https://www.fiscooggi.it/ Vai all’articolo originale